Benefici per l’acquisto della prima casa; liquidazione della maggiore imposta; acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive; decadenza dal beneficio.
Chi può usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa? Vanno riconosciute le agevolazioni prima casa all’acquirente dell’immobile proprietario di un altro immobile che non può essere destinato ad abitazione? Il mancato trasferimento della residenza per causa non imputabile al contribuente esclude la decadenza dalle agevolazioni fiscali? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.
Agevolazioni prima casa
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all’IVA, dall’art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l’infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l’oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna “abolitio criminis”.
Cassazione civile sez. un., 27/04/2022, n.13145
Preliminare di vendita
In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l’immobile entro cinque anni dall’acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a comprare, entro un anno dall’alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per “acquisto”, ai sensi dell’art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.
Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10562
Il diritto all’agevolazione prima casa
La normativa vigente subordina il diritto all’agevolazione ‘prima casa’ all’effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, a nulla rilevando il fatto che l’immobile sia effettivamente abitabile. Nello specifico, nessuna rilevanza può riconoscersi alle giustificazioni addotte dal contribuente circa il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione; quindi, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile.
Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 01/03/2022, n.122
Imposta di registro
È possibile beneficiare dell’agevolazione ‘prima casa’ sia per due o più unità immobiliari ‘abitative’ acquistate contemporaneamente o con atti successivi, sia per l’acquisto di pertinenze classificate nella medesima categoria catastale, ancorché contigue e destinate a fondersi con l’abitazione o con altra pertinenza.
Comm. trib. prov.le Pesaro sez. I, 23/02/2022, n.14
Immobile in corso di costruzione
Le agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso, tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto; nell’ipotesi in cui il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso.
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2022, n.5180
Condizioni di fruibilità dell’agevolazione
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della ‘prima casa’, l’art. 1, nota II -bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, condiziona l’agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare senza più menzionare anche il requisito della ‘idoneità dell’immobile’, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, bensì soltanto il parametro oggettivo della classificazione catastale dell’unità abitativa.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. III, 15/02/2022, n.633
Ubicazione dell’immobile
In tema di agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa”, l’elemento costitutivo del beneficio fiscale, oltre alle specifiche condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale, riguarda l’ubicazione dell’immobile, che deve essere sito nel territorio del comune in cui l’acquirente, che usufruisce del risparmio delle imposte, ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 03/01/2022, n.9
Benefici “prima casa” fruibili per successive compravendite
In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune dell’immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato, entro un anno dall’alienazione, un altro, provvedendo a fissare la residenza nel comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di compravendita.
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38552
Trasferimento parziale prima del termine di cinque anni dell’immobile acquistato
In tema di agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa”, il trasferimento parziale, prima del decorso del termine di cinque anni, dell’immobile acquistato con le predette agevolazioni comporta la revoca parziale (per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile trasferito) e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
Cassazione civile sez. trib., 17/11/2021, n.35086
Cittadino italiano iscritto all’Aire
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis dell’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la situazione del cittadino residente all’estero ma iscritto all’Aire non può essere equiparata a quella del cittadino italiano emigrato all’estero, espressamente prevista dalla norma, sia in quanto le norme fiscali che stabiliscono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, sia alla luce della “ratio” della norma che è quella di incentivare il mantenimento di un collegamento tra la comunità nazionale ed il cittadino che ne abbia fatto parte e sia stato costretto ad espatriare.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il beneficio ad una cittadina iscritta all’AIRE, residente negli Stati Uniti, che aveva acquistato la cittadinanza italiana per avere contratto matrimonio con un italiano e che non era mai stata residente in Italia).
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, n.28055
Il coniuge non assegnatario dell’abitazione
In materia di agevolazione prima casa, il coniuge non assegnatario dell’abitazione, pur non avendo la disponibilità dell’immobile, rimane proprietario di quote dell’immobile assegnato all’ex coniuge, con la conseguenza che non soddisfa i criteri di legge previsti per fruire dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1, nota 2 bis della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, come noto, impone che l’acquirente non sia già titolare di un diritto di proprietà su altro immobile.
Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 07/10/2021, n.1112
La decorrenza della residenza anagrafica
In tema d’imposta di registro, proprio ai fini delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la decorrenza della residenza anagrafica va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza, ancorché la relativa pratica non sia ancora conclusa, stante l’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito dall’art.18, comma 2, del D.P.R. n.223 del 1989, che postula la necessaria saldatura tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione nel comune di nuova residenza.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXI, 27/11/2020, n.2799
Scioglimento pregressa donazione di immobile sito nel medesimo comune
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto “prima casa”, non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l’immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto altro immobile posto nello stesso Comune, poiché, al momento in cui compie l’acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace sulla sussistenza della condizione prevista dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, senza che assuma rilevanza la retroattività degli effetti della risoluzione consensuale, concordata in tale sede, in quanto valevole soltanto nei rapporti interni tra le parti, ferma comunque ogni valutazione dell’Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall’art. 10-bis l. n. 212 del 2000.
Cassazione civile sez. trib., 21/06/2021, n.17631
Agevolazioni prima casa: requisiti
In tema di beneficio fiscale relativo all’acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell’effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall’agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza.
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, n.24542
Dichiarazione del contribuente
In tema di imposta di registro, il trasferimento dell’immobile a seguito di un atto del giudice non fa venire meno l’onere a carico del contribuente, che intende avvalersi dell’agevolazione “prima casa”, di fare la relativa dichiarazione, comportando solo uno spostamento temporale della stessa dal momento dell’acquisto a quello della registrazione, in quanto è da quest’ultima che la parte, destinataria degli effetti del provvedimento giudiziario, può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali cui ritiene di avere diritto.
Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, n.23863
Residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile
In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi della L. n.118 del 1985 art.2, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art.177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.
Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. II, 05/10/2020, n.288
Qual è il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un’abitazione
In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l’acquisto della c.d. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla “utilizzabilità degli ambienti”, a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l’art. 6 del d. min. 2 agosto 1969 n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre.
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, n.20701
Agevolazioni prima casa
Non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione.
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, n.18091
Riconoscimento delle agevolazioni prima casa
In tema di agevolazioni prima casa, l’idoneità della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2019, n.13118
Imposta di registro e diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite
In tema di imposta di registro, al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite ex art 540, comma 2, c.c., non consegue, “ex se”, il riconoscimento a favore dello stesso delle agevolazioni cd. “prima casa”, dovendo queste essere oggetto di specifica richiesta da parte del coniuge che intende avvalersene al fine della necessaria verifica della sussistenza in capo al medesimo dei presupposti per conservare i relativi benefici.
Cassazione civile sez. VI, 09/04/2019, n.9890
Agevolazioni prima casa: revoca
È illegittima l’irrogazione delle sanzioni al contribuente che ha usufruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, ciò anche prima del 2014. Sono, infatti, retroattive le disposizioni del d.lgs. n. 175/2014, che hanno eliminato tali sanzioni in relazione alle abitazioni di lusso acquistate direttamente da un costruttore.
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, n.8409
La vendita dell’immobile a terzi prima del decorso di 5 anni dall’acquisto
La vendita a terzi dell’immobile acquistato in comunione dai coniugi con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, non comporta la revoca dai benefici fiscali se è stata effettuata in attuazione di accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio, attesa l’operatività dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria d’incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), la cui “ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli.
Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, n.7966
Computo della superficie utile per le agevolazioni prima casa: cosa è compreso?
In tema di “agevolazioni prima casa” , nel numero dei metri quadrati dell’immobile, quale limite massimo consentito dal D.M. 2 agosto 1969 per essere considerato immobile non di lusso, devono giudicarsi compresi nella superficie utile complessiva i vano adibita a sala hobby nel piano interrato dell’abitazione e i vani adibiti a mansarda, ancorché di altezza minima inferiore a quella prevista dai regolamenti edilizi, nonché i vani adibiti a deposito, ancorché privi dei necessari rapporti aero-illuminati. Tali criteri continuato ad applicarsi per gli atti redatti e registrati in epoca precedente il 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore del D. Lgs. n.23 del 2011, quest’ultimo può, tuttavia, spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IV, 31/01/2019, n.478
Agevolazioni prima casa e vendita frazionata
Nel caso in cui l’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa venga frazionato in due unità, vendute separatamente entro il quinquennio, il termine di cui all’art. 76 d.P.R. n. 131/1986 decorre dal secondo atto di vendita.
Cassazione civile sez. trib., 23/01/2019, n.1833
Vendita di porzione di immobile entro il quinquennio
In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, premesso che ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come modificato dal d.l. 22 maggio 1993 n. 155, avviene la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui il contribuente abbia trasferito l’immobile acquistato con i benefici per la “prima casa” prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, tale decadenza, qualora la vendita abbia riguardato una quota o una parte dell’immobile, non avviene per l’intero, ma per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile ceduto e ciò in ottemperanza al principio del giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti dell’uomo
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, n.24658
Mancato trasferimento della residenza
Non può imputarsi al contribuente il mancato rispetto della condizione del trasferimento della residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato dell’immobile oggetto delle agevolazioni ‘prima casa’, qualora il ritardo non sia dipeso dalla sua volontà o dalla sua inerzia ma sia stato causato dal Comune il quale non ha rilasciato, in tempo utile, l’autorizzazione per la ristrutturazione dell’immobile, al fine di renderlo abitabile. Tale ritardo non essendo imputabile al contribuente, non preclude in capo ad esso il riconoscimento e il godimento dei benefici fiscali previsti.
Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. I, 03/10/2018, n.644
Quando un’abitazione è di lusso?
Per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, la superficie utile è quella residua una volta detratta dall’estensione globale, riportata nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, a prescindere dal requisito dell’abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l’utilizzabilità degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall’interno dell’abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva.
Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n.10994
Agevolazioni prima casa: immobile in costruzione
Per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, l’acquirente che ancora non risiede nel Comune ove l’abitazione è situata, ha 18 mesi di tempo per trasferirvi la residenza, termine che decorre dalla data del rogito d’acquisto e non dal giorno di “fine lavori”, qualora oggetto dell’acquisto sia una casa in corso di costruzione. A chiarirlo è la Cassazione che ribalta la decisione del Ctr Toscana che aveva deciso, al contrario, che il termine di 18 mesi decorresse dal giorno di ultimazione dei lavori di costruzione.
La Suprema corte fornisce, dunque, l’interpretazione del comma 1, lettera a), della nota II-bis all’articolo 1 del testo unico della legge di registro (il Dpr 131/1986), precisando, inoltre, che il beneficio decade per scadenza del termine a meno che ricorra una causa di forza maggiore, la quale, tuttavia, non sussiste nel caso del mancato completamento dei lavori di costruzione, in quanto si tratta di una situazione che non è qualificabile in termini di “inevitabilità e imprevedibilità”.
Cassazione civile sez. VI, 17/04/2018, n.9433
Acquisto prima casa: come verificare il carattere lussuoso dell’abitazione?
In tema di benefici per l’acquisto della prima casa per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al d. min. lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’“abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’“utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione .
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2018, n.1133
Quando spettano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa?
In tema di agevolazione “prima casa”, al momento dell’acquisto dell’abitazione, l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del medesimo Comune.
In tal senso, tale condizione può dirsi realizzata anche laddove un contribuente abbia conferito mandato irrevocabile, con dispensa dall’obbligo di render conto, affinché in nome proprio il mandatario provveda alla vendita di un suo fabbricato, sito nel Comune di residenza, mentre già il giorno successivo, cioè anteriormente all’esecuzione del mandato, abbia lo stesso contribuente acquistato altro fabbricato, sito nel medesimo Comune di residenza, qualora il mandato di cui sopra preveda il trasferimento al mandatario, con efficacia immediatamente traslativa, della piena proprietà del fabbricato e sia sottoposto alla condizione risolutiva espressa del mancato trasferimento del bene, in esecuzione dello stesso, entro il termine di 7 anni; cosicché, al momento dell’acquisto della “prima casa”, il predetto contribuente non risultava più titolare di altro fabbricato nel Comune di residenza e dunque, sussisteva il suo pieno diritto a godere dell’agevolazione.
Comm. trib. prov.le Reggio Emilia sez. II, 27/02/2017, n.67
Acquisto prima casa: il termine per rettifica e liquidazione della maggiore imposta
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di cui all’art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole.
Cassazione civile sez. un., 22/09/2016, n.18574
Nuovi investimenti in aree svantaggiate
In tema di agevolazione tributarie per “acquisto prima casa”, il concetto di pertinenza, è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale.
(Nella specie, nell’enunciare il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escludendo la destinazione pertinenziale di un terreno circostante un fabbricato, sebbene iscritto al catasto terreni e destinato a colture, aveva qualificato l’immobile come “casa di lusso”).
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2015, n.3148
Acquisto prima casa: effettiva destinazione a propria residenza dell’immobile acquistato
Nel caso di acquisto di prima casa, l’estensione, ex art. 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da dodici a diciotto mesi, del termine per l’effettivo trasferimento della residenza nell’immobile ai fini dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 della nota II bis della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova applicazione anche nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore (1 gennaio 2001) della legge di proroga, atteso che, in assenza di regime transitorio, una norma che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione – e che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata la decadenza dal diritto – esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sicché, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita.
Cassazione civile sez. trib., 22/01/2014, n.1255
Ubicazione del bene acquistato nel Comune di residenza dell’acquirente
In tema di imposta di registro, l’art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto (nella specie, la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile disposta dalla sopraintendenza per la cd. “sorpresa archeologica”, cioè il rinvenimento di reperti, impeditivo della prosecuzione dei lavori).
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2013, n.14399
Inclusione dell’immobile tra le abitazioni non “di lusso”
Il diritto alle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegato all’inclusione dell’immobile tra le abitazioni non “di lusso”. L’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 considera abitazioni di lusso le unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq.
Nel computo della superficie utile devono essere calcolati i locali adibiti a box, inseriti nel corpo dell’immobile e perciò da considerare come superficie utile dello stabile, e le intercapedini pavimentate e comunicanti con i locali attigui, non costituendo meri volumi tecnici.
Comm. trib. prov.le Bergamo sez. X, 19/03/2013, n.50
Regime di comunione tra coniugi: requisiti per uno solo dei compratori
Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo in regime di comunione tra coniugi, la presenza rispetto ad uno solo dei compratori dei requisiti prescritti per ottenere le agevolazioni contemplate per la prima casa, giustifica la diversificazione della tassazione dell’atto con il riconoscimento di dette agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge.
Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 06/02/2013, n.79
Abitazione principale e contratto di fornitura di energia elettrica
La normativa agevolativa sull’acquisto della prima casa prevede che condizione per potere usufruire del beneficio è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Tale condizione è sufficientemente provata se la parte produce il contratto di fornitura di energia elettrica riservato ad utenti residenziali e le fatture che evidenziano un effettivo consumo.
Comm. trib. prov.le Milano sez. XXIV, 23/11/2012, n.343
Decadenza dai benefici prima casa: quando sussiste?
Allorquando l’immobile acquistato con i benefici prima casa venga trasferito prima del decorso del quinquennio dall’acquisto e seguito dal riacquisto, entro l’anno, di altro immobile destinato ad abitazione principale, ma effettuato a titolo gratuito, anziché a titolo oneroso, vi è decadenza dai benefici goduti per il primo acquisto.
In tal caso, infatti, il riacquisto non trova più giustificazione in quella finalità di reinvestimento del ricavato dalla vendita che rappresentava la ragione d’essere del beneficio fiscale riconosciuto sull’originario acquisto prima casa. (F.M.)
Comm. trib. prov.le Como sez. III, 28/05/2012, n.94
Acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa (con l’aliquota i.v.a. agevolata del 4%), l’acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’art. 177 c.c., si differenzia ontologicamente dall’acquisto in comune del bene stesso, giacché colui che diviene proprietario di metà del bene – acquistato dal coniuge (presumibilmente con denaro proprio) e da questi fatto ricadere nella comunione legale – non si rende “acquirente” del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge, con la conseguenza che detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’acquisto della “prima casa”, tanto più in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), sicché un’interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica), conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.
Cassazione civile sez. trib., 01/07/2009, n.15426
Successiva vendita infraquinquennale dell’immobile
È manifestamente infondata la q.l.c. dell’ultimo periodo del comma 4 della nota II bis dell’art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale prevede che, nel caso in cui il contribuente che ha usufruito delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di una casa di abitazione non di lusso (cosiddette “agevolazioni per la prima casa”) trasferisca l’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, la decadenza dalle agevolazioni prevista dalla stessa legge per detto trasferimento infraquinquennale è esclusa ove il contribuente stesso proceda, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, censurato, in riferimento all’art. 35, commi 1 e 4, cost., nella parte in cui “prevede l’obbligo di adibire a propria abitazione principale l’altro immobile acquistato” in piena proprietà.
Il parametro evocato non ha nulla a che vedere con le agevolazioni tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione, e comunque la norma denunciata non impedisce al lavoratore o al cittadino emigrato all’estero “il “riacquisto” di un immobile”, ma si limita a fissare specifiche condizioni per evitare la decadenza da agevolazioni fiscali.
Corte Costituzionale, 13/02/2009, n.46
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