Assegno sociale e donazione casa al figlio: la verità che non tutti conoscono

Assegno sociale e donazione casa al figlio: la verità che non tutti conoscono

La persona che si rende intenzionalmente nullatenente perché dona e intesta i propri immobili a terzi può conseguire con quest’artificio l’assegno sociale dell’Inps per i poveri? I chiarimenti della Cassazione.

Pensiamo al caso di chi, in una sorta di escamotage per necessità economiche, ritenga di intestare la casa ai figli, rendendosi nullatenente per sua scelta di volontà: in circostanze come queste scatta comunque il diritto all’assegno sociale Inps riservato a chi è in condizione di indigenza? La domanda sicuramente merita una risposta chiara perché si riferisce a vicende concrete non così infrequenti.

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Informazione Oggi

Vero è che l’assegno Inps per i poveri è assegnato a particolari condizioni, ma occorre capire se nel novero dei beneficiari possa anche includersi chi usa questa ‘strategia’ per sperare nella percezione del contributo mensile contro la povertà. E’ possibile ciò? Scopriamolo insieme.

Assegno sociale Inps per i poveri: requisiti generali e il caso dell’intestazione dell’immobile al figlio

Il caso concreto può essere inquadrato in questi due punti chiave:

  • una persona senza redditi da lavoro o di altro tipo ha un solo immobile in città, che aumenta il valore del suo Isee e lo porta a vedersi respinta la domanda di assegno sociale da parte dell’istituto di previdenza;
  • egli come contromossa sceglie di intestare l’immobile al figlio per sperare di agguantare finalmente l’assegno.
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Ebbene, se ci si domanda se davvero in questo modo sia possibile ottenere il contributo, rispondiamo che la questione è stata negli ultimi tempi affrontata dalla Suprema Corte, la quale ha appunto spiegato se davvero chi intesta la casa ai figli può beneficiare dell’assegno.

Intanto ricordiamo che in linea generale, onde ottenere l’assegno sociale dall’Inps sono obbligatori alcuni requisiti essenziali ovvero il compimento di 67 anni di età, come anche la residenza effettiva e continuativa nel nostro paese per almeno 10 anni. Ed ancora, onde incassare l’assegno sociale, il reddito annuo dell’interessato non deve oltrepassare i 6.085,30 euro, mentre il reddito complessivo annuo coniugale – se la persona è sposata – non deve andare oltre la cifra di 12.170,60 euro.

Assegno sociale Inps anche al genitore che dona volutamente l’immobile al figlio: la risposta della Cassazione

Vediamo ora le precisazioni della Cassazione, di sicuro rilievo perché di certo non mancano i genitori che, anticipando la divisione del proprio patrimonio rispetto alla successione ereditaria, potrebbero sperare di avvalersi dell’assegno sociale Inps.

Ebbene, chi fa la donazione della propria casa al figlio può effettivamente conseguire l’assegno perché, secondo la Suprema Corte, ha diritto alla prestazione contro la povertà anche chi intesta i propri beni immobili a terzi, come ad esempio un familiare stretto.

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Il motivo di ciò è semplice. Il diritto al versamento dell’assegno sociale (così come indicato dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995) indica come solo requisito lo stato di bisogno concreto del titolare. Questo si può evidenziare dalla mancanza di redditi o dell’insufficienza di quelli incassati perché al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge.

Questa insomma è la sostanza del principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte:

  • può avere l’assegno sociale chi fa una donazione al figlio della propria casa perché il requisito è l’oggettivo stato di estrema difficoltà economica del titolare della prestazione, rispetto alle ordinarie spese quotidiane per necessità quali il pagamento di bollette o del cibo;
  • non ha alcun rilievo che lo stato di bisogno sia o meno incolpevole, ovvero che non sia o sia invece stato indotto da colui che fa domanda dell’assegno sociale Inps.

Infine non dimentichiamo che questo principio non è una vera novità all’interno degli ambienti della Suprema Corte. Infatti nel 2022 un differente provvedimento di questo giudice aveva affermato che se il cittadino si separa dal coniuge in via consensuale e, in queste circostanze, rinuncia all’assegno di mantenimento pur sussistendo il diritto ad incassarlo, l’istituto di previdenza non può comunque opporsi alla concessione dell’assegno sociale – laddove da questi richiesto.

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