Bonus 200 euro, disoccupati e stagionali lo avranno a ottobre

Bonus 200 euro, disoccupati e stagionali lo avranno a ottobre

Ai titolari di Naspi, Dis-Coll, ai beneficiari di disoccupazione agricola ed ex indennità Covid 2021 e anche ai lavoratori delle altre categorie chiamate a presentare domanda, tra cui i collaboratori e gli stagionali, il bonus di 200 euro previsto dal decreto Aiuti per i redditi fino a 35mila euro sarà erogato a ottobre. L’ufficialità è arrivata con una circolare pubblicata dall’Inps (la n. 73 del 24 giugno 2022). Dipendenti e i pensionati, i nuclei beneficiari di Rdc e i lavoratori domestici lo riceveranno a luglio. – continua sotto – 

La misura riguarda un’ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Dipendenti privati – Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa, congedi).

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Dipendenti pubblici – L’autodichiarazione, si legge ancora nella circolare Inps, non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni siano gestiti dal sistema informatico del Mef. – continua sotto – 

Pensioni – Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale Irpef – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35mila euro. Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

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Stagionali e collaboratori – Dovranno, invece, presentare domanda all’Inps entro il 31 ottobre 2022 i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; gli stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, sempre con reddito non superiore a 35mila euro. Gli autonomi occasionali privi di partita Iva e gli incaricati di vendite a domicilio. Per i lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dell’Inps, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022. Per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza sarà stanziata la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Disoccupati – Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e Dis-Coll, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.

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