Bonus 200 euro, ecco come è cambiato con il Dl Aiuti bis: a chi spetta ora e come ottenerlo

Bonus 200 euro, ecco come è cambiato con il Dl Aiuti bis: a chi spetta ora e come ottenerlo

Si allarga la platea dei beneficiari del bonus da 200 euro. Nel pacchetto di misure approvate con il Decreto Aiuti-bis figura dunque anche l’estensione del bonus 200 euro ai dipendenti che non ne hanno beneficiato poiché «interessati da eventi coperti figurativamente dall’Inps, come la maternità, la malattia o la cassa integrazione». Il bonus che sarà corrisposto nel mese di ottobre, è inoltre esteso ai lavoratori dello sport. Il provvedimento varato ieri stanzia anche 100 milioni di euro per rifinanziare il Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi.

Bonus 200 euro, come è cambiato

Secondo quanto precisato dall’Inps, l’indennità riguarda molteplici categorie di lavoratori.

Lavoratori dipendenti. L’articolo 31 del citato decreto prevede che l’indennità, che ammonta ad un importo pari a 200 euro, sia erogata, attraverso i datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022.

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Titolari di pensioni. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per il 2021, a 35.000 euro. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Titolari di assegno ordinario di invalidità. Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

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Titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19. Tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche i titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da INPS.

Beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Lavoratori autonomi occasionali, stagionali, co.co.co, spettacolo, settore agricolo, vendite a domicilio con partita IVA.

La prestazione sarà erogata anche, al ricorrere di specifici requisiti, a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA e lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. Queste ultime categorie dovranno presentare domanda all’INPS attraverso il servizio dedicato e il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2022.

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Lavoratori domestici. Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) o la cui instaurazione non sia stata respinta.

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