Un bonus benzina di – massimo – 200 euro: i datori di lavoro potranno erogarli ai loro dipendenti per aiutarli a sostenere i costi di benzina, gasolio, Gpl e metano, oppure la ricarica di veicoli elettrici. Il benefit non è tassato ed è interamente deducibile dal reddito d’impresa. L’Agenzia delle Entrate, in una circolare, ha chiarito le modalità per l’accesso all’incentivo e quali sono i soggetti interessati.
Sono esclusi dall’agevolazione tutti lavoratori dell’amministrazione pubblica. Il bonus benzina può essere erogato ai loro dipendenti dai professionisti che non svolgono un’attività commerciale, dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro del settore privato. Per ricevere il beneficio bisogna avere un rapporto di lavoro dipendente, e non c’è alcun limite di stipendio. Dal momento che il bonus serve per indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti per l’aumento del prezzo dei carburanti, i benefit possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali. Per ottenere il bonus benzina non è necessaria alcuna domanda da parte del dipendente: sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e di che importo.
Il bonus di 200 euro è un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dall’articolo 51 del Tuir, e quindi deve essere conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit. La conseguenza è che, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate cita un esempio per spiegare meglio il concetto: «Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir».
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