Bonus carburante di 200 euro, a chi spetta e come funziona? Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti

Bonus carburante di 200 euro, a chi spetta e come funziona? Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti

Bonus carburante di 200 euro, a chi spetta e come funziona? A fornire le istruzioni è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022. Il limite massimo esente da tassazione è separato rispetto a quello del welfare aziendale e le somme potranno essere riconosciute in sostituzione dei premi di risultato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Bonus carburante di 200 euro, dai soggetti beneficiari alle regole per il riconoscimento: arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sull’agevolazione.

La circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 illustra a chi spetta e come funziona il bonus benzina, introdotto dal decreto legge n. 21/2022.

Non si tratta di un contributo in denaro, bensì dell’esenzione fiscale per i lavoratori del valore dei buoni riconosciuti dal proprio datore di lavoro, fino ad un massimo di 200 euro.

Un limite, quello dei 200 euro, che si affianca a quello previsto in via generale per le misure di welfare aziendale. Il tetto dei fringe benefit di 258,23 euro si affianca quindi alla soglia prevista per il bonus carburante, autonoma e ulteriore.

Tra i chiarimenti forniti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che il bonus di 200 euro potrà essere erogato in sostituzione del premio di risultato, ma in tal caso non sarà possibile per il datore di lavoro riconoscerli ad personam e sarà necessario che il pagamento avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Bonus carburante di 200 euro, a chi spetta e come funziona? Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti

La circolare n. 27/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 luglio 2022 si sofferma sui requisiti soggettivi ed oggettivi relativi al riconoscimento del bonus carburante di 200 euro, agevolazione fiscale introdotta per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

Da specificare che non si tratta di un bonus economico riconosciuto a tutti i lavoratori.

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La misura prevista dall’articolo 2 del decreto legge n. 21/2022 consiste in un’agevolazione in favore dei lavoratori dipendenti sui buoni benzina eventualmente riconosciuti dall’azienda, esenti IRPEF fino alla soglia dei 200 euro secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

Per l’impresa il valore dei buoni riconosciuti al dipendente rientra tra i costi interamente deducibili dal reddito, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del TUIR, qualora l’erogazione degli stessi sia riconducibile al rapporto di lavoro e possa quindi qualificarsi come “inerente”.

Per quel che riguarda il profilo dei beneficiari, la circolare dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che ad avene diritto sono i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

La norma che inizialmente faceva riferimento alle aziende private è stata infatti modificata in ottica estensiva in sede di conversione, e si applica dunque ai datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi con dipendenti.

Agenzia delle Entrate – circolare n. 27/E del 14 luglio 2022
Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Bonus carburante di 200 euro ai dipendenti anche in sostituzione dei premi di risultato

Per quel che riguarda i lavoratori dipendenti non è invece posto alcune requisito o limite reddituale. La norma appare particolarmente soft nella determinazione dei beneficiari, e come specificato dalla circolare n. 27/E:

“si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato”.

In quest’ultimo caso, l’erogazione dei buoni benzina dovrà avvenire in esecuzione di contratti aziendali e territoriali e, considerando la natura temporanea della norma, limitata al 2022, le somme dovranno essere erogate necessariamente nell’anno in corso.

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Bonus carburante di 200 euro, limite autonomo rispetto al valore dei fringe benefit esenti IRPEF

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2022 si sofferma poi sull’ambito oggettivo e sulle modalità di applicazione dell’agevolazione.

Uno dei primi aspetti chiariti è che l’esenzione IRPEF spetta per i buoni relativi ai rifornimenti di benzina, gasolio, GPL e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici, “anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.

Un aspetto importante riguarda inoltre il rapporto tra bonus carburante e fringe benefit.

Ai fini della tassazione, il limite di 200 euro si affianca a quello previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR di 258,23 euro, da verificare con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta.

In ambedue i casi, si applica la regola generale secondo la quale superata la soglia di esenzione l’intero valore corrisposto concorre alla formazione del reddito imponibile ed è quindi tassato.

Il bonus benzina di 200 euro, sottoposto alla disciplina dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, rappresenta in ogni caso un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale.

A titolo di esempio quindi, se al lavoratore sono riconosciuti nell’anno d’imposta 2022, buoni benzina per euro 100 e di altri benefit pari a 300 euro, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che se invece il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

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Bonus carburante, esenzione IRPEF fino a 200 euro solo per l’anno 2022

L’agevolazione prevista dal decreto legge n. 21/2022 è limitata al solo 2022.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in virtù del principio di cassa allargato si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Lo stesso principio si applica anche per le erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi e, per quel che riguarda i benefit erogati mediante voucher, questi si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore.

L’esenzione fiscale per i buoni fino a 200 euro spetterà quindi per le assegnazioni effettuate nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023, “mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico”, ma i voucher potranno essere utilizzati dal lavoratore anche in periodi successivi.

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