Bonus prima casa, si può spostare la residenza senza perdere l’agevolazione

Bonus prima casa, si può spostare la residenza senza perdere l’agevolazione

Bonus prima casa, non perde l’agevolazione chi sposta la residenza, dopo il trasferimento entro i 18 mesi dall’acquisto. La norma non prevede vincoli di mantenimento di questo requisito. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022.

Per il bonus prima casa non è necessario mantenere la residenza nell’immobile acquistato per un tempo minimo.

Il contribuente che ha comprato casa beneficiando delle agevolazioni fiscali ha l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi, ma non è tenuto a restarvi.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022. Via libera quindi ad un successivo cambio di residenza, senza conseguenze sul fronte delle agevolazioni spettanti.

Bonus prima casa, si può spostare la residenza senza perdere l’agevolazione

Il bonus prima casa, ossia l’agevolazione che prevede la riduzione dell’imposta di registro al 2 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna, spetta a patto di rispettare i requisiti indicati dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

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Tra questi vi è quello della residenza e, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022, è necessario che l’immobile sia situato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

In alternativa, è possibile applicare il bonus prima casa in caso di acquisto di un immobile nel Comune in cui ha sede l’attività lavorativa o nel caso di acquisto della prima casa per gli italiani emigrati all’estero.

Al requisito della residenza si affianca quello relativo alla non titolarità di altre abitazioni nel territorio del Comune e di altri immobili acquistati applicando il bonus prima casa.

Per accertare il requisito della residenza si tiene conto della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune. Nessuna verifica specifica è invece prevista dalla legge in merito al mantenimento della stessa per un determinato periodo temporale.

Se quindi è obbligatorio trasferirsi nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato con il bonus prima casa entro 18 mesi, non vi sono vincoli in merito all’eventuale successivo nuovo cambio di residenza.

Agenzia delle Entrate – risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022
Trasferimento della residenza all’estero e mantenimento dell’agevolazione prima casa
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Bonus prima casa anche in caso di nuova residenza, ma l’agevolazione è una

La risposta dell’Agenzia delle Entrate evidenzia quindi chiaramente che:

“una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla richiamata lettera a) della Nota II-bis secondo le modalità evidenziate nei citati documenti di prassi ed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.”

Non decade quindi dal bonus prima casa chi cambia nuovamente residenza, una volta soddisfatte le condizioni per l’accesso all’agevolazione.

Il documento pubblicato il 1° agosto ribadisce in ogni caso che la titolarità del diritto di proprietà di una casa acquistata beneficiando delle agevolazioni fiscali impedisce la fruizione delle stesse in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale.

Un nuovo bonus prima casa spetta esclusivamente in caso di vendita dell’immobile acquistato con i benefici fiscali, e in questo caso è bene ricordare che la Nota II-bis, al comma 4 prevede un vincolo di mantenimento dell’immobile di cinque anni, pena il recupero delle imposte precedentemente scontate, con applicazione della sanzione del 30 per cento e gli interessi di mora.

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Disposizioni che non si applicano se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni fiscali, procede all’acquisto di altro immobile da adibire a prima casa.

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