Bonus verde fino al 2024 Ma non per lavori ordinari

Bonus verde fino al 2024 Ma non per lavori ordinari

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Bonus verde prorogato fino al 2024 ma solo per interventi radicali di trasformazione dell’intero giardino o per nuove sistemazioni e non per la manutenzione ordinaria. È quanto stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 luglio 2022 che ha fornito gli attesi chiarimenti per chi intende fruire della detrazione Irpef del 36% delle spese per la modifica e creazione degli spazi verdi delle unità immobiliari residenziali. Sostanzialmente le Entrate precisano che per ottenere il credito d’imposta occorre che le opere si inseriscano in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

È pertanto agevolabile l’intervento di sistemazione nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. La detrazione quindi non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i lavori in economia. Tale ultima circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che, come detto, l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. L’esclusione dal bonus riguarda, inoltre, i giardini delle case in costruzione.

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La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.

Sul piano strettamente fiscale, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota ad esso imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare (detrazione massima euro 1.800 pari al 36% di 5.000). In caso di interventi eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare. Ad esempio, il proprietario di una unità immobiliare in un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sul proprio immobile sia sulle parti condominiali, ha diritto alla detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.

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Bruno Pagamici

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