Buoni carburante. Trattamenti diversificati tra i lavoratori, la sceltà è del datore di lavoro (circolare 27)

Buoni carburante. Trattamenti diversificati tra i lavoratori, la sceltà è del datore di lavoro (circolare 27)

Finalmente sono arrivati i tanti attesi chiarimenti del Fisco sui cosiddetti buoni carburante la cui detassazione è stata prevista di recente dal D.L. 21/2022.

Infatti, con la circolare n°27/2022, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito le modalità di riconoscimento del bonus.

Uno dei principali dubbi riguarda la possibilità per il datore di lavoro di riconoscere i buoni carburante ad un lavoratore piuttosto che ad un altro.

Dunque, è possibile riconoscere i  buoni carburante ad personam?

Ecco la risposta.

Il bonus benzina o buoni carburante per i dipendenti

Grazie alle previsioni di cui all’art.2 del D.L. 21/2022:

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Dunque, i buoni carburante riconosciuti da imprese e professionisti ai propri dipendenti, fino a 200 euro sono esentasse. I lavoratori non subiranno alcuna trattenuta fiscale o previdenziale in busta paga.

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Tale limite può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.

Difatti, il lavorare può arrivare ad oltre 450 euro di bonus benzina.

Bonus anche ad personam

I primi chiarimenti sui buoni carburante sono arrivati con la circolare n° 27 della scorsa settimana.

Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito meglio le modalità di riconoscimento del bonus.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:

  • i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti,
  • anche ad personam.

In poche parole, il bonus può essere riconosciuto dal datore di lavoro, a sua discrezione. Il fatto che il buono carburante sia riconosciuto ad un lavoratore piuttosto che ad un altro, non inficia sulla previsione di detassazione.

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Inoltre, l’erogazione dei buoni carburanti non necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”.

Da qui, entrano in gioco i chiarimenti già resi con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, nella quale è stato evidenziato che “L’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011 (par. 1.)”

Ulteriori chiarimenti

Sempre nella circolare n°27/e, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:

  • i buoni carburante sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir);
  • possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).
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