Casa popolare: chi è responsabile dei lavori di ristrutturazione? La risposta non è scontata

Casa popolare: chi è responsabile dei lavori di ristrutturazione? La risposta non è scontata

I residenti di una casa popolare possono eseguire lavori di intervento edilizio per apportare migliorie all’immobile? Chi è responsabile?

L’alloggio di edilizia residenziale pubblica (cd. casa popolare) è un immobile costruito a spese dello Stato e assegnato ai soggetti in difficoltà economiche o sociali, che non permettono l’acquisto di una residenza ad ordinario prezzo di mercato.

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I beneficiari, ovviamente, non ricevono le abitazioni gratuitamente, ma devono pagare un canone di affitto e possono anche, a determinati requisiti, acquistare l’immobile. La rata del canone, ovviamente, determinata sulla base del reddito dell’affittuario; nei casi più complicati, può consistere anche in una cifra irrisoria di poche decine di euro.

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Interventi di miglioria in casa popolare: a chi spettano?

Un nostro Lettore ha inviato il seguente quesito:

Salve, vivo presso un alloggio popolare in Sardegna. Vorrei sapere se ho il diritto ad usufruire dei fondi per la ristrutturazione del bagno. Per il mio Comune di residenza, non ne ho diritto perché la ristrutturazione spetterebbe all’Istituto Case Popolari. Quest’ultimo, tuttavia, mi ha informato che non hanno fondi disponibili. Cosa potrei fare? Grazie mille.”

Come specificato dal Comune, se il residente non ha riscattato la casa popolare ma è in affitto, l’immobile è di proprietà dell’ente I.A.C.P. (Istituto Autonomo Casa Popolari). Tra gli oneri dell’Ente rientra, senza dubbio, la realizzazione di tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, necessari sia per il fabbricato sia per gli stessi alloggi.

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L’assegnatario, invece, è tenuto alle spese per i lavori di manutenzione ordinaria. La ripartizione delle spese tra IACP e assegnatario è indicata negli appositi regolamenti.

Inoltre, gli articoli 1575 e 1576 del Codice civile prescrivono gli obblighi del proprietario di un immobile concesso in locazione.

  • Art. 1575 del Codice civile: “Il locatore deve:
  1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  2. mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;
  3. garantirne il pacifico godimento durante la locazione.”
  • Art. 1576 del Codice civile : “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.”

Nell’ipotesi in cui la casa popolare sia insalubre, l’affittuario può chiedere di apportare migliorie al locatario (cioè il proprietario). La ristrutturazione del bagno richiesto dal nostro Lettore potrebbe anche rientrare in tale casistica. È necessario, però, produrre idonea documentazione (ad esempio, un verbale ASL attestante l’insalubrità dell’alloggio oppure delle fotografie).

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Il riparto delle spese nel condominio di gestione

Abbiamo sottolineato come l’Istituto proprietario delle case popolari è responsabile delle spese per la manutenzione straordinaria, ma solo se ha aderito al cd. condominio di gestione. Nel caso in cui, infatti, l’Ente proprietario degli immobili non vi partecipi, gli oneri e le spese decise dall’assemblea dei condomini devono essere ripartiti solo tra gli inquilini.

Tale regola è stata sancita dalla Corte d’Appello di Lecce, tramite la sentenza n. 756 del 14 luglio 2016.

Il condominio di gestione ha lo scopo di amministrare gli alloggi popolari da parte degli assegnatari, prima del pieno possesso degli immobili da parte di questi ultimi. Anche se l’organizzazione di tale organo segue quella del condominio ordinario, per le case popolari c’è una peculiarità da considerare. Manca, infatti, la pluralità dei condomini, cioè dei proprietari delle singole abitazioni. L’intero immobile, infatti, è di appartenenza all’Ente IACP.

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Di conseguenza, gravano sui singoli assegnatari le spese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’Ente proprietario, invece, non ha alcun obbligo in tal senso, tranne nel caso in cui abbia deciso autonomamente o autorizzato la realizzazione dei lavori.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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