Cessione crediti bonus energia, disponibili i codici tributo per la compensazione con modello F24

Cessione crediti bonus energia, arrivano i codici tributo per la compensazione con modello F24. Dovranno utilizzarli i cessionari delle agevolazioni introdotte per far fronte all’aumento dei costi relativi a energia, gas e carburante. Le sequenze di cifre sono state istituite dalla risoluzione numero 38 del 12 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Cessione crediti bonus energia, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i codici tributo che devono essere utilizzati dai soggetti che hanno acquistato l’agevolazione riconosciuta all’impresa per l’aumento dei costi relativi a energia, gas e carburante.

Gli stessi, istituiti dalla risoluzione numero 38 del 12 luglio 2022, dovranno essere inseriti all’interno del modello F24 per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta.

L’utilizzo in compensazione è permesso entro il 31 dicembre 2022.

Le regole sulla cessione dei crediti sono stabilite dal provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 30 giugno 2022: la cessione e l’accettazione devono essere comunicate tramite l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate nella finestra temporale compresa tra il 7 luglio e il prossimo 21 dicembre.

Cessione crediti bonus energia, disponibili i codici tributo per la compensazione con modello F24

Per contrastare il caro energia, diversi provvedimenti del governo hanno introdotto agevolazioni per le imprese, sotto forma di crediti d’imposta riconosciuti a parziale recupero delle spese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

Tali agevolazioni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono essere fruite in compensazione con modello F24 o cedute a terzi.

Nello specifico, le misure dei crediti d’imposta e i riferimenti normativi che li stabiliscono sono riportati nella tabella riassuntiva.

Beneficiari del credito Misura del credito Periodo di riferimento Riferimento normativo
imprese energivore20 per cento delle spese sostenute1° trimestre 2022articolo 15 del Dl n. 4/2022
imprese energivore25 per cento delle spese sostenute2° trimestre 2022articolo 4 del Dl n. 17/2022
imprese a forte consumo di gas naturale10 per cento delle spese sostenute1° trimestre 2022articolo 15 Dl n. 4/2022
imprese a forte consumo gas naturale25 per cento delle spese sostenute2° trimestre 2022articolo 5 del Dl n. 17/2022
imprese non energivore15 per cento delle spese sostenute2° trimestre 2022articolo 3 del Dl n. 21/2022
imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale25 per cento delle spese sostenute2° trimestre 2022articolo 4 del Dl n. 21/2022
soggetti che acquistano carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca20 per cento delle spese sostenute1° trimestre 2022articolo 18 del Dl n. 17/2022
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Per la fruizione di ciascun credito d’imposta in compensazione sono stati istituiti gli appositi codici tributo.

Nella tabella di sintesi sono indicate le sequenze di cifre e le risoluzioni istitutive.

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
6960credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4n. 13/E del 21 marzo 2022
6961credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17n. 18/E del 14 aprile 2022
6966credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4n. 28/E del 13 giugno 2022
6962credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17n. 18/E del 14 aprile 2022
6963credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21n. 18/E del 14 aprile 2022
6964credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21n. 18/E del 14 aprile 2022
6965credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21n. 23/E del 30 maggio 2022

I crediti d’imposta possono essere compensati entro il 31 dicembre 2021. In alternativa, gli stessi possono essere ceduti solo per intero a terzi.

Le regole per cedere i bonus energetici a terzi sono stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno.

Tale provvedimento prevede, tra le altre cose:

  • che la cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tra il 7 luglio scorso e il 21 dicembre 2022;
  • i cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione con modello F24 entro il 31 dicembre 2022;
  • in alternativa i cessionari possono cedere a loro volta il credito, per l’intero importo, a favore dei soggetti qualificati;
  • i codici tributo per i crediti ceduti sono istituiti dall’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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In linea con le previsioni del provvedimento, l’Amministrazione finanziaria ha quindi pubblicato la risoluzione in questione.

Cessione crediti bonus energia, codici tributo e istruzioni per la compilazione del modello F24

La risoluzione numero 38 del 12 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, di recente pubblicazione, istituisce i codici tributo per la fruizione in compensazione dei crediti relativi ai bonus energia ceduti a terzi.

Le sequenze di cifre da inserire nel modello F24 sono indicate nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
7720CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
7721CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
7722CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
7723CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
7724CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
7725CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21
7726CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vengono inoltre fornite le istruzioni per il con modello F24.

I codici tributo in questione dovranno essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il contribuente debba riversare il credito compensato, gli stessi dovranno essere inseriti nella colonna “importi a debito versati”.

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Dovrà inoltre essere indicato l’“anno di riferimento”, ovvero l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento. Il formato da utilizzare è “AAAA”.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione numero 38 del 12 luglio 2022
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.

Cessione crediti bonus energia, le comunicazioni con la Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate

Per poter utilizzare i crediti ceduti in compensazione, è necessari aver effettuato le opportune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita piattaforma.

Come anticipato, le modalità e i termini di riferimento sono quelli stabiliti dal provvedimento dello scorso 30 giugno.

I cessionari devono comunicare l’accettazione della cessione del credito e l’opzione relativa all’utilizzo in compensazione entro il 21 dicembre 2022.

La recente risoluzione spiega quanto di seguito riportato:

“sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.”

L’eventuale scarto sarà comunicato al soggetto che invia il modello F24.

Al soggetto verrà trasmessa l’apposita ricevuta, che sarà consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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