Chi paga la pensione agli agenti di commercio?

Chi paga la pensione agli agenti di commercio?

Come funziona la parte previdenziale di chi promuove dei contratti per un’azienda o per una società? Che cos’è l’Enasarco e cosa garantisce agli iscritti?

L’agente di commercio è il professionista che si prende l’incarico stabile e retribuito (tramite la cosiddetta provvigione) di promuovere dei contratti in un determinato territorio. Opera in modo autonomo e a proprio rischio per conto di una controparte, chiamata preponente. Non si tratta, dunque, di un lavoratore dipendente, il che pone una domanda: chi paga la pensione agli agenti di commercio?

In qualità di intermediari del commercio, gli agenti sono tenuti all’iscrizione all’apposita gestione speciale dell’Inps. C’è, poi, un trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti gestito dall’Enasarco. Quest’ultimo non si sostituisce al regime generale, ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, il che significa che rimane l’obbligo di iscrizione anche presso l’Inps. Vediamo come funziona la parte previdenziale di questi lavoratori autonomi e chi paga la pensione agli agenti di commercio.

Agenti di commercio: l’obbligo di iscrizione all’Enasarco

Il fatto di essere iscritti all’apposita gestione separata dell’Inps non esonera l’agente di commercio dall’obbligo di iscriversi all’Enasarco, che grava sulla controparte, cioè sul preponente. L’iscrizione, dunque, è obbligatoria per gli agenti che operano sia individualmente, sia in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta.

L’obbligo di iscrizione riguarda gli agenti:

  • italiani o stranieri, che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri, aventi (o meno) una sede o dipendenza in Italia;
  • residenti in Italia e che svolgono una parte sostanziale della loro attività sul territorio nazionale;
  • non residenti in Italia, purché abbiano qui il proprio centro di interessi;
  • che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Gli agenti che lavorano in Paesi non appartenenti all’Unione europea sono tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo se ciò è previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

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La società che si avvale dell’agente di commercio (vale a dire, il preponente) deve provvedere all’iscrizione dell’agente di commercio utilizzando le procedure messe a disposizione direttamente sul sito internet enasarco.it e indicare per ogni agente:

  • la data di inizio e quella di cessazione;
  • cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e partita Iva;
  • l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) o per più preponenti (plurimandatario);
  • ogni altra informazione ritenuta necessaria.

L’inizio o la cessazione del rapporto vanno comunicati all’Enasarco entro 30 giorni dall’evento.

Il pagamento dei contributi per agenti singoli o società di persone

Chi si avvale delle prestazioni professionali di un agente di commercio è tenuto a versare il contributo previdenziale obbligatorio per chi opera individualmente o in società di persone, calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute in virtù del rapporto ed entro certi limiti.

Per l’agente monomandatario:

  • minimale contributivo annuo: 878 euro;
  • massimale provvigionale annuo: 39.255 euro;
  • aliquota: 17%.

Per l’agente plurimandatario:

  • minimale contributivo annuo: 440 euro;
  • massimale provvigionale annuo: 26.170 euro;
  • aliquota: 17%.

Il contributo è a carico di agente e preponente per la metà ciascuno.

Pensione agente di commercio: il regime agevolato

Per rendere più facile l’ingresso e la permanenza nella sfera degli agenti di commercio i giovani che operano in forma individuale possono beneficiare di un regime contributivo agevolato se fino alla fine del 2023:

  • si iscrivono per la prima volta all’Enasarco;
  • oppure, se già iscritti, ricevono almeno un nuovo incarico di agenzia, nel caso in cui i precedenti siano cessati da oltre 3 anni.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni solari successivi alla data di prima iscrizione o alla data di conferimento del nuovo incarico, a condizione che l’agente abbia un’età non superiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

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Le aliquote agevolate sono:

  • 11% per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività;
  • 9% per il secondo anno;
  • 7% per il terzo anno.

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% (quindi, 439 euro per i monomandatari e 220 euro per i plurimandatari) per ciascuno degli anni solari del regime agevolato.

Quali pensioni paga l’Enasarco?

Gli agenti di commercio hanno assicurate le diverse prestazioni previdenziali che vediamo di seguito.

Pensione di vecchiaia

Ha diritto ad una pensione annua di vecchiaia a regime l’agente di commercio che ha:

  • almeno 67 anni di età;
  • almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • una determinata quota (pari a 92), data dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva posseduta.

L’importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2017 gli agenti di commercio uomini (dal 2021 le agenti donne) possono chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, se:

  • hanno almeno 65 anni compiuti di età;
  • hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulta almeno pari a 90.

L’importo della pensione anticipata è ridotto, in via permanente, nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità permanente spetta all’agente di commercio permanentemente ed assolutamente invalido che può far valere non meno di cinque anni di anzianità contributiva di cui uno almeno nell’ultimo quinquennio.

Il trattamento è calcolato secondo i criteri validi per la pensione di vecchiaia, in base agli anni per i quali siano stati effettivamente versati i contributi.

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Pensione di invalidità

Hanno diritto ad una pensione di invalidità permanente parziale gli agenti di commercio che hanno:

  • un grado di invalidità pari almeno a 2/3 (67%) di riduzione della capacità lavorativa;
  • un minimo di 5 anni coperti da contributi obbligatori, di cui almeno 3 versati nell’ultimo quinquennio.

La pensione viene calcolata come quella di inabilità permanente, e ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

Pensione ai superstiti

Per gli agenti di commercio è prevista una pensione ai superstiti di due tipi:

  • indiretta, in caso di morte di agente non titolare di pensione in possesso del requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia o, in alternativa, di almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso;
  • -di reversibilità, in caso di morte di agente già pensionato.

Hanno diritto alla pensione ai superstiti:

  • il coniuge;
  • i figli;
  • i genitori;
  • i fratelli e le sorelle.


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