Credito d’imposta tessile, moda e accessori: stabilita la percentuale di utilizzo al 100%

Credito d’imposta tessile, moda e accessori: stabilita la percentuale di utilizzo al 100%

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Lo stabilisce un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta utilizzabile dai beneficiari. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I crediti di importo superiore a 150 mila euro utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia – I crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

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Come fruire del bonus, già pronto il codice tributo “6953” – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”, già istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.

In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori – L’agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

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