Decreto mille proroghe e bonus Irpef: la detrazione si restituisce in 10 rate


Il D.L. Milleproroghe in fase di conversione in legge interviene sulla detrazione Irpef per tipologia di reddito spettante, in alternativa al bonus Irpef,  ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020. Nello specifico, la detrazione viene portata a regime e si interviene anche sul meccanismo di restituzione della stessa. Laddove la detrazione si riveli non spettante i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro il recupero della detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare. A partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. In precedenza era previsto che il recupero avvenisse in 8 rate.

 

 

Il bonus Irpef e l’ulteriore detrazione in favore dei dipendenti

Il D.L. 3/2020, in sostituzione del Bonus Renzi, ha introdotto un nuovo bonus Irpef. Il  bonus consiste in un trattamento integrativo riconosciuto in busta paga ai titolari di reddito di lavoro dipendente Soggetti la cui imposta lorda dovuta determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Rileva invece il reddito conseguito in regime forfettario.

Il bonus opera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili.

 

Il D.L. 34/2020, considerata l’emergenza economico-sanitaria da covid-19, ammette il bonus Irpef (pre e post modifiche) anche laddove l’imposta lorda dovuta sui solo redditi da lavoro dipendente ( o su reddito ad essi assimilati) sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti al lavoratore.

 

Accanto al nuovo bonus, rispetto alle detrazioni previste per tipologia di reddito, art 13 del DPR 917/96, per coloro che non rispettano i requisiti reddituali del bonus è riconosciuta un specifica detrazione Irpef.

L’importo dela detrazione è di:

Leggi anche:  Ed Sheeran compie 30 anni e racconta il lato oscuro del successo

Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Inizialmente la detrazione spettava solo per le prestazioni rese dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Soggetti beneficiari delle detrazione

La detrazione spetta agli stessi beneficiari del bonus Irpef ossia:

I soggetti beneficiari sono:

Su tale ultimo punto, ci riferiamo:

Leggi anche:  Luce dei tuoi occhi anticipazioni della prima puntata

Legge di bilancio 2021 e bonus Irpef: detrazione Irpef a regime

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, al comma 8 ha portato a regime l’applicazione della detrazione:

Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tuttavia, la Legge di bilancio non ha tenuto conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l’applicazione della detrazione riferita all’intero anno richiedeva il raddoppio degli importi sopra citati e riferiti ad un semestre.

Da qui è intervenuto il D.L. 182/2020, per correggere  gli importi effettivi dell’ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente:

  • per il secondo semestre dell’anno 2020 e
  • a decorrere dal 2021.

Il D.L. Milleproroghe: novità sulla detrazione Irpef

In fase di conversione in Legge del decreto Milleproroghe è stato inserito l’art.22-sexies. Tale articolo introduce disposizioni identiche a quelle del D.L.182 che di conseguenza è abrogato.

Nello specifico, gli importi della detrazione indicati all’art.2 del D.L. 3/2020 si applicano esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1):

  1. 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  2. 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Bonus Irpef: il riconoscimento delle detrazione e la sua eventuale restituzione

I sostituti d’imposta riconoscono la detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Sulla base dei suddetti vincoli reddituali. La verifica è postuma perchè è possibile che nel corso dell’anno il dipendente ha percepito altri redditi da altri rapporti di lavoro instaurati dal dipendente.

Leggi anche:  La Scuola Dei Misteri Las Cumbres avrà una terza stagione?

Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Detto ciò, con il decreto milleproroghe è previsto che nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro:

  • il recupero della detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare.
  • a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In precedenza era previsto che il recupero avvenisse in 8 rate.

Un esempio pratico

Ipotizziamo che ad un lavoratore dipendente viene erogato da gennaio a dicembre 2021 un trattamento integrativo, ex art.1 del D.l. 3/2020 di 1200 euro. Il dipendente presente un reddito di 30.000 euro.

Superato il limite reddituale di 28.000 euro al lavoratore spetta non più il trattamento integrativo ma la detrazione sopra trattata, art.2 D.L. 3/2020. Così calcolata:

960+240 *(35.000-30.000)/7.000)=857,14 €

La differenza tra il trattamento integrativo e la detrazione spettante è pari a 1200-857,14= 342,86

Tale somma andrà trattenuta al lavoratore dipendente in 10 rate mensili a partire da dicembre 2021.

Fonte e diritti articolo

Sei il proprietario di questo articolo e vuoi che venga rimosso? Contattaci sulla nostra Pagina Facebook.

Notizie h24 è un portale gratuito di notizie in tempo reale, nel sito puoi trovare tutte le notizie più importanti del giorno. Gran parte delle notizie pubblicate tramite un processo automatico sono prelevate da giornali online e siti verificati. Lo scopo di Notizie H24 è quello di avere una raccolta unica di tutte le notizie più importanti del giorno, così da poter dare più informazioni possibili al lettore in modo semplice. Le pubblicità presenti nel portale ci permettono di mantenere attivo il servizio.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie che vengono pubblicate?
Seguici tramite i nostri Social Network:
Piattaforma di Google News
Facebook