Dichiarazione omessa: con imposte versate la sanzione è ridotta


Entro il 10 marzo è possibile presentare il modello Redditi tardivo. La dichiarazione tardiva è pienamente valida ossia è messa sullo stesso piano di quella presentata entro il termine ordinario. Trascorsi i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa. La dichiarazione omessa non è ravvedibile. Il contribuente deve attendere l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

In alcuni casi, pur non essendo non ravvedibile, la dichiarazione omessa, se si versano i tributi dovuti, comporta il versamento di sanzioni molto ridotte. Addirittura, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si paga la sola sanzione di 150 euro.

 

Il modello Redditi al 10 marzo: la dichiarazione tardiva

Il termine ordinario di presentazione del modello Redditi è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello per il quale si presenta la dichiarazione. Per il periodo d’imposta 2019, modello Redditi 2020, causa emergenza covid-19,  il termine di presentazione è stato spostato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Da qui, è considerata comunque regolare la dichiarazione tardiva ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del 10 dicembre. Tale termine coincide con la data del 10 marzo prossimo.

L’omessa dichiarazione: sanzioni amministrative

Trascorsi i 90 giorni rispetto alla data del 10 dicembre scorso, la dichiarazione è considerata omessa. La dichiarazione omessa non è ravvedibile. Il contribuente deve attendere l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

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La dichiarazione omessa è disciplinata dall’art. 2 del DPR 322/1998.

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

Le sanzioni applicabili alla violazione di omessa dichiarazione sono invece riconducibili all’art.1 del D.Lgs 471/1997.

Nello specifico, si applica:

  • la sanzione amministrativa dal 120% al 240%  dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250;
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Ad ogni modo, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (rispetto all’omissione), si applica la:

  • sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro;
  • se non sono dovute imposte, la sanzione da pagare va da 150 a 500 euro.

Attenzione, le sanzioni appena individuate possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Accanto alle violazioni di carattere amministrativo, si può configurare anche il reato penale di omessa dichiarazione dei redditi.

L’omessa dichiarazione: sanzioni penali

Il D.Lgs 74/2000, all’art.5 dispone che:

è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Attenzione però: non si configura alcun reato penale punibile laddove il contribuente contestualmente al pagamento dei tributi dovuti, con sanzioni e interessi, presenta la dichiarazione afferente gli stessi tributi. Se ciò avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

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A tal fine però, è necessario che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

L’omessa dichiarazione: Un caso pratico

Ipotizzano che il Sig. Rossi ha omesso di presentare nei termini ordinari la dichiarazione dei redditi 2018, modello Redditi 2019. Le imposte dovute sono state puntualmente versate. Il dichiarativo omesso è stato presentato entro lo scorso 10 dicembre “entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.

Da qui, il contribuente dovrà attendere l’erogazione della sanzione da parte del fisco.

Nel caso specifico la sanzione irrogabile sarà pari a 150 euro.

Laddove non avesse ancora provveduto all’invio del dichiarativo la sanzione irrogata sarebbe pari a 250 euro.

Infatti, come da circolare n°54/E del 2002,

qualora dall’accertamento induttivo emerga una imposta dovuta pari a zero per effetto del regolare versamento del tributo, dovra’ essere irrogata la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 258 (ora 250) a 2065 euro, prevista per il caso in cui non sono dovute imposte.

Le sanzioni possono essere oggetto di definizione agevolata, ex art.16 e 17 del D.Lgs 4712/1997. Infatti il  pagamento può avvenire, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

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