Avevano sostenuto di aver agito sempre seguendo le regole lussemburghesi e oggi la Corte Europea di Giustizia gli ha dato ragione e ha annullato la decisione con cui la Commissione Ue nel 2015 chiese al Granducato di recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe (oggi nell’orbita di Stellantis) l’aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile con il mercato unico ottenuto attraverso il meccanismo di tax ruling. Si trattava di almeno 20 milioni di euro ritenuti aiuti di Stato. Parla di «una grave sconfitta per l’equità fiscale», la Commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager, che era sempre a capo dell’Antitrust europeo quando la commissione Juncker promosse l’azione contro Fca. Oggi, martedì 8 novembre, viene di fatto annullata la precedente sentenza del Tribunale Ue con la quale vennero respinti i ricorsi del Lussemburgo e di Fiat Chrysler Finance Europe contro la decisione comunitaria di bocciare il tax ruling a favore della società.
Il caso risale al 2012
Il Tribunale, spiega la Corte Ue, nella sua valutazione ha commesso un «errore di diritto» in quanto ha «erroneamente confermato il sistema di riferimento adottato dalla Commissione ai fini dell’applicazione del principio di libera concorrenza alle società integrate in Lussemburgo, omettendo di tener conto delle norme specifiche che attuano tale principio in tale Stato membro». Il caso risale al settembre 2012, quando le autorità tributarie lussemburghesi avevano adottato un accordo fiscale (tax ruling) a favore della Fiat Chrysler Finance Europe approvando un metodo per determinare la sua remunerazione che consentiva alla società di stabilire annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle società nel Lussemburgo.
Già nel 2021 chiesto di annullare
Nell’ottobre 2015, la Commissione stabilì che si trattava di un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno; di qui l’ordine di recuperare da Fiat il vantaggio fiscale «indebito» di cui aveva usufruito. Vestager allora aveva osservato: «Le autorità nazionali non possono dare vantaggi sleali» a quelle società,come appunto le multinazionali, che possono organizzare sofisticate architetture fiscali». I giudici di Lussemburgo concludono che – poiché al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione – spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, «solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette» per valutare «non solo se esista un vantaggio» fiscale, «ma anche se quest’ultimo abbia carattere selettivo». La sentenza arriva dopo che nel dicembre 2021 l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Pritt Pikamae, aveva chiesto di invalidare la decisione con cui la Commissione Ue nel 2015 chiese al Lussemburgo di recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe l’aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile con il mercato unico ottenuto attraverso il meccanismo di tax ruling. Quello di oggi è ultimo grado di giudizio della giustizia Ue, non sono ammissibili ricorsi. Dunque Fca e il Granducato vincono sulla Commissione Ue.
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