Il bonus carburante, tutti i chiarimenti del fisco (circolare Agenzia Entrate)

Il bonus carburante, tutti i chiarimenti del fisco (circolare Agenzia Entrate)

Arrivano finalmente i chiarimenti ufficiali in merito al bonus carburante (o anche bonus benzina) di cui al decreto Ucraina bis (art. 2 decreto – legge n. 21 del 2022) come convertito in legge.

Si tratta della misura di sostegno voluta dal legislatore per combattere il caro benzina di questi ultimi tempi. Non deve essere confuso con il bonus 200 euro “una tantum” del decreto Aiuti (art. 31, 32 e 33).

Il bonus carburanti (o bonus benzina) è un buono di 200 euro che le aziende, del settore privato, possono decidere di concedere ai propri lavoratori. Esso si concretizza nel fatto che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente stesso.

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E’ una facoltà. Quindi, è a discrezione dell’impresa concederlo o meno. Non è un obbligo.

Bonus carburante, quali aziende possono concederlo

In merito ai datori di lavoro che possono concederlo, nella Circolare n. 27E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il bonus può essere concesso solo dalle aziende settore privato. Ne sono escluse, quindi, le pubbliche amministrazioni.

Può essere riconosciuto anche da:

  • enti pubblici economici
  • soggetti che non svolgono attività commerciale
  • lavoratori autonomi (ad esempio studi professionali).

Nel documento di prassi è altresì chiarito che:

  • può essere riconosciuto solo a coloro che sono “lavoratori dipendenti”, senza limiti di reddito
  • il costo del bonus carburante (bonus benzina) è interamente deducibile per l’impresa
  • rientra nella definizione di “bonus carburante” anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici.
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Bonus benzina, cumulabilità con altri fringe benefit

Infine è chiarito che l’agevolazione in esame si somma ad altri eventuali beni o servizi erogati al dipendente nel medesimo periodo d’imposta.

Quindi, il beneficio è ulteriore (pertanto non alternativo) rispetto alla soglia attualmente prevista, per la generalità dei fringe benefit, di esenzione dall’IRPEF (art. 51 comma 3 TUIR), fissata a 258,23 euro.

Questo significa che ai fini dell’esenzione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere

  • un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina
  • e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

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