Il regime forfettario sotto la lente di ingrandimento: accesso, passaggio e uscita

Il regime forfettario sotto la lente di ingrandimento: accesso, passaggio e uscita

Entrata, uscita o passaggio al regime forfettario. Scopriremo le procedure per dare una svolta alla propria attività lavorativa nel 2023.

Il regime forfettario è l’unico regime agevolato attivo in Italia. Approfondiamone le caratteristiche principali per capire se entrarvi o uscirne.

regime forfettario
InformazioneOggi.it

I lavoratori autonomi scelgono il regime forfettario perché garantisce un’aliquota del 15% sull’imponibile, ridotta al 5% per i primi cinque anni dall’avvio di una nuova attività. Si tratta di un regime conveniente che attualmente non ha rivali nella nostra nazione. Per il 2023 sono previste novità in relazione ai limiti di compensi e ricavi. Da 65 mila passano a 85 mila arrivando, così, ad una più ampia platea di destinatari. Nel 2022, invece, è stato introdotto l’obbligo della fattura elettronica per tutti coloro che registrano ricavi e compensi di importo superiore a 25 mila euro. Dal 2024 tale obbligo coinvolgerà ogni partecipante al regime forfettario. Tra i vantaggi del regime agevolato citiamo il non addebito dell’IVA in fattura, l’esonero dagli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale, l’assenza dell’obbligo di registrare le fatture emesse per ricavi inferiori a 25 mila euro. Un quadro generale convincente ma come entrare nel regime? E se si volesse uscire o passare al regime ordinario?

Regime forfettario, cosa c’è da sapere su come aderirvi

Approfondiamo il tema del regime forfettario per rispondere al quesito posto da un lettore. “Vorrei passare dal regime forfettario a quello ordinario per poter detrarre le spese di ristrutturazione. Mi potete dire cosa fare e cosa comporta?“. L’intento del lavoratore è optare per un regime meno conveniente dal punto di vista dell’aliquota e degli obblighi ma più vantaggioso per diverse detrazioni concesse.

Per definire il quadro generale occorre distinguere le possibili intenzioni di un autonomo. Potrebbe volere applicare il regime forfettario decidendo di aprire una nuova attività e accedervi direttamente oppure potrebbe voler passare a tale regime avendo un’attività già avviata. La seconda possibilità è che il lavoratore non intenda applicare il regime con aliquota agevolata non potendovi usufruire per mancata soddisfazione dei requisiti o volendovi uscire per sfruttare – come nel caso del nostro lettore – i vantaggi del regime ordinario. Analizziamo ogni caso.

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Accedere al forfettario con apertura di nuova partita IVA

La decisione di apertura di Partita IVA con conseguente accesso al regime forfettario prevede la presentazione del modello AA9/12 entro trenta giorni dall’apertura della nuova attività. Nello specifico, nella sezione “Regimi fiscali agevolati” (quadro B) occorrerà inserire il codice 2 per aderire al “Regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. Prima di consegnare il modello occorrerà, naturalmente, controllare che ogni requisito di accesso sia soddisfatto.

Attività già avviata? Come passare dall’ordinario all’agevolato

Il passaggio da ordinario a forfettario è molto semplice dato che presuppone esclusivamente l’agire per fatti concludenti. Cosa significa? Basterà iniziare a tenere la contabilità ed emettere fatture seguendo le direttive del regime agevolato e rispettando tutti i requisiti di accesso e si passerà “naturalmente” da un regime all’altro.

Uscita dal regime forfettario, cosa sapere

In base al tipo di attività svolta potrebbe essere più conveniente il regime ordinario o semplificato. Sia in caso di nuova attività o già avviata sarà necessario comunicare la propria decisione dimostrando la scelta. Si dovranno gestire fatturazione e contabilità seguendo le regole del regime scelto iniziando, per esempio, ad emettere fatture con IVA, applicando le aliquote ordinarie, provvedendo alle liquidazioni periodiche.

Sarà necessario, poi, riferire la decisione con la prima dichiarazione annuale utile. Iniziando ad usare il regime ordinario nel 2023, ad esempio, si potrà procedere con la comunicazione tramite modello IVA 2023. Un dettaglio importante da conoscere. Optando per il regime ordinario o semplificato si resterà vincolati per tre anni. Poi il rinnovo avverrà annualmente e si avrà l’occasione – rispettando i requisiti – di passare al forfettario. Nel caso del nostro lettore, dunque, anche se i lavori di ristrutturazione per i quali vorrebbe sfruttare i vantaggi del regime ordinario dovessero durare solo pochi mesi sarebbe costretto a restare nell’ordinario per tre anni.

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Cosa comporta il passaggio tra regimi

Nel quesito formulato dal lettore quest’ultimo chiede cosa comporta il passaggio dal forfettario all’ordinario. Abbiamo già accennato alle aliquote più convenienti nel primo regime, al vincolo dei tre anni nel secondo e alle diverse regole di contabilità e fatturazione di cui tenere conto. Per calcolare la convenienza dell’uno o dell’altro regime occorre considerare alcuni elementi chiave.

In primis i costi. Nel forfettario i costi non sono deducibili (grosso svantaggio). Il reddito viene calcolato applicando al volume d’affari un coefficiente di redditività in base all’attività svolta. Poi si sottraggono i contributi previdenziali – uniche spese deducibili – e si applica l’imposta sostitutiva del 5 o del 15%. Nell’ordinario, invece, si possono dedurre tutti i costi legati all’attività diminuendo, così, la base imponibile su cui calcolare le imposte.

La scelta dell’uno o dell’altro regime per convenienza sarà legata, dunque, ai costi che si dovranno sostenere. Se eccessivi meglio poterli scaricare e preferire, dunque, il regime ordinario. Qui si possono detrarre, poi, tante altre spese come gli interessi sui mutui, le spese mediche, i carichi di famiglia. Ma con riferimento ai lavori di ristrutturazione cosa sappiamo?

Forfettario e bonus ristrutturazione

I bonus ristrutturazione per la riqualificazione energetica dell’immobile consentono di approfittare di detrazioni dal 50% al 110%. Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, il regime forfettario non consente di scaricare alcuna spesa. Questa regola, però, non vale qualora si abbia anche un secondo reddito derivante da lavoro subordinato, da una pensione o un affitto. In questo caso si potranno scaricare le spese da questo reddito aggiuntivo – anche quelle di ristrutturazione.

Ritornando alla questione di adesione ai Bonus ristrutturazione con regime forfettario è possibile considerare due alternative alle detrazioni. Lo sconto in fattura o la cessione del credito. Come titolare di Partita IVA, infatti, si potrà chiedere al fornitore di emettere una fattura con lo sconto pari alla percentuale della detrazione assegnata per il bonus scelto. Il credito d’imposta, invece, potrà essere richiesto per il Superbonus, l’Ecobonus o il Bonus ristrutturazioni ma ha un costo ossia una commissione che va dal 10 al 20%.

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Se il passaggio al regime ordinario non dovesse convenire, il lavoratore del forfettario potrebbe prendere in considerazione queste due opportunità.

Attenzione ai 100 mila euro!

Concludiamo con una segnalazione importante. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un limite nuovo di ricavi e compensi dei forfettari raggiungendo il quale decade nello stesso anno il regime ad imposta sostitutiva. Sopra i 100 mila euro si dovranno applicare l’IVA e le ritenute d’acconto. Raggiungendo la soglia, dunque, si passerà dal regime agevolato alle regole di quello ordinario e si dovranno recuperare i costi anche del periodo precedente al superamento del limite. Agendo diversamente si andrebbe incontro a sanzioni.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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