Imposta di registro, esenzione per le cause con valore fino a 1033 euro

Imposta di registro, esenzione per le cause con valore fino a 1033 euro

Imposta di registro, esenzione per cause con valore non superiore a 1033 euro. Lo chiarisce la circolare numero 30 del 29 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Non si applica solo agli atti e ai provvedimenti del primo grado di giudizio, davanti al Giudice di pace, ma anche a quelli successivi, emessi dai giudici ordinari.

Imposta di registro, per le cause con valore non superiore a 1033 euro è prevista l’esenzione.

Lo chiarisce la circolare numero 30 del 29 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione non si applica esclusivamente agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado davanti al Giudice di pace ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari, nei successivi gradi di giudizio.

La Corte di Cassazione ha precisato che la ratio legis della disposizione agevolativa è quella di esonerare le cause dal carico fiscale perché di valore minimo. Risulta quindi indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate recepisce l’orientamento giurisprudenziale, aggiornando la prassi in materia.

Imposta di registro, esenzione per le cause con valore fino a 1033 euro

Per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1033 euro è prevista l’esenzione dall’imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate recepisce i recenti orientamenti della giurisprudenza attraverso la circolare numero 30 del 29 luglio 2022.

Il documento di prassi specifica che l’applicazione dell’agevolazione non è limitata agli atti e ai provvedimenti relativi al giudizio di primo grado davanti al Giudice di pace.

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Rientrano nell’ambito applicativo anche anche quelli emessi dai giudici ordinari, nei successivi gradi di giudizio.

Cambia quindi l’orientamento sull’agevolazione introdotta dalla legge 21 novembre 1991, numero 374, rubricata come “Istituzione del giudice di pace.”

L’articolo 46 della norma in questione, con le successive modifiche, prevede quanto di seguito riportato:

“Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.”

La risoluzione numero 97 del 10 novembre 2014 ha precisato che il regime di esenzione si applica anche agli atti emessi dai giudici ordinari, nei successivi gradi di giudizio.

Precisazioni a riguardo sono arrivate con l’ordinanza 4 dicembre 2018, numero 31278 della Corte di Cassazione, che spiega che la ratio legis dell’agevolazione:

“è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.”

In coerenza con la ratio legis della norma, l’esenzione deve essere quindi generalizzata e indipendente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario in questione.

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Sulla stessa linea si muove l’ordinanza 2 ottobre 2020 numero 21050, che chiarisce che l’inserimento dell’articolo 46 della norma agevolativa all’interno dell’istituzione del giudice di pace:

“non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di ‘cause (…) il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00.”

Agenzia delle Entrate – Circolare numero 30 del 29 luglio 2022
Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 – Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Esenzione dall’imposta di registro. Ambito applicativo.

Imposta di registro, le modifiche alla prassi del documento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate recepisce l’orientamento giurisprudenziale, aggiornando la prassi in materia.

Per assicurare uniformità di trattamento, l’Amministrazione finanziaria sostiene che l’applicazione della disposizione è estesa a:

“tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia.”

Sono quindi interessati dalla disposizione agevolativa gli atti individuati dalla Nota II, in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali si applicherebbe l’imposta di registro in misura fissa. Tale imposta non è dovuta.

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L’Agenzia delle Entrate spiega, a completamento del quadro, che l’agevolazione:

“non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.”

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti relative alla materia in esame.

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