Riduzione della base imponibile Imu sulla casa data in prestito al figlio o al padre.
Oltre all’esenzione per la prima casa (o, meglio detta, “abitazione principale”), esiste un ulteriore beneficio fiscale per chi deve versare l’Imu che scatta in presenza di un contratto di comodato. Il comodato, come noto, è la situazione che si verifica quando una persona dà in prestito un bene a un’altra senza esigere nulla in cambio. Si può trattare di un bene mobile o immobile. Ebbene, per l’Imu sulla casa in comodato la legge ha previsto un’agevolazione a favore del comodante. Vediamo meglio di che si tratta.
Chi deve pagare l’Imu?
Tenuto a pagare l’Imu è il proprietario o il titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, terreni ed aree edificabili.
Quindi, ad esempio, nel caso in cui un soggetto ceda la nuda proprietà riservando l’usufrutto, a dover versare l’Imu è l’usufruttuario. Nel caso in cui, a seguito di separazione, il giudice affidi la casa all’ex coniuge collocatario dei figli, è quest’ultimo tenuto a pagare l’Imu.
Tuttavia, se per tali soggetti l’immobile costituisce “abitazione principale”, l’imposta non è dovuta rientrandosi nelle ipotesi dell’esenzione prevista dalla legge. In particolare, per godere dell’esenzione Imu è necessario che l’immobile sia, al contempo:
- residenza ufficiale del contribuente, per come indicata all’anagrafe;
- luogo di dimora abituale del contribuente, il quale pertanto deve vivervi per gran parte dell’anno.
Se la residenza è un dato formale, ricavabile appunto dai registri anagrafici, la dimora è un dato di fatto che può essere però accertato tramite, ad esempio, la lettura dei consumi per le utenze domestiche (il Comune si farà dare, quindi, dalle società fornitrici, le ultime bollette per vedere se l’appartamento è effettivamente abitato per la parte prevalente dell’anno).
In caso di comodato chi paga l’Imu?
Come abbiamo appena visto, il presupposto d’imposta Imu è la proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Non viene invece indicato né il comodato né l’affitto. Ragion per cui, se l’appartamento viene dato in comodato o in locazione, a dover versare l’Imu sarà il proprietario del bene ossia il comodante o il locatore. In questi casi, peraltro, non si potrà usufruire dell’esenzione Imu sull’abitazione principale mancando uno dei due requisiti: la dimora abituale. Non è infatti possibile che il proprietario dichiari la dimora in un appartamento concesso in uso ad altri soggetti.
Riduzione Imu sulla casa in comodato
Se il comodato viene però concesso a determinati familiari, la legge prevede una riduzione della base imponibile. Vediamo dunque come si atteggia la riduzione Imu sulla casa in comodato.
Partiamo subito col dire che tale agevolazione non si applica alle abitazione classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette “case di lusso”).
Per le unità immobiliari concesse in comodato a genitori o a figli (sono esclusi dunque tutti gli altri parenti) che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante (soggetto passivo IMU) sia in possesso di un solo immobile in Italia;
- il comodante abbia la residenza, sia anagrafica che effettiva (dimora abituale), nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
Tale agevolazione fiscale si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse le unità abitative classificate nelle predette categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio è applicabile anche alle relative pertinenze dell’immobile in questione.
Infine tale agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
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