Indennità d’accompagnamento e ricovero gratuito: l’INPS chiarisce se è possibile continuare a percepire l’assegno

Indennità d’accompagnamento e ricovero gratuito: l’INPS chiarisce se è possibile continuare a percepire l’assegno

Gli aspetti da sapere a proposito dell’indennità d’accompagnamento e del ricovero gratuito in riferimento al messaggio INPS 3347/2023

In tema indennità d’accompagnamento, qualora l’assistenza ricevuta dal soggetto da parte della struttura sanitaria non fosse esaustiva, c’è la possibilità di presentare domanda previa l’attestazione della struttura stessa.

Indennità d'accompagnamento e ricovero gratuito, occhio al messaggio INPS
I chiarimenti dell’INPS sul tema indennità d’accompagnamento e ricovero gratuito -informazioneoggi.it

A chiarire l’aspetto in merito all’assenza di revoca dell’indennità d’accompagnamento, nel momento in cui l’invalido, ancorché ricoverato gratis in una struttura sanitaria, necessiti dell’assistenza continua di un familiare o una figura professionale è l’INPS, nel messaggio numero 3347/2023.

In tale messaggio l’Istituto si sofferma sull’aggiornamento della procedura che permette l’invio della dichiarazione dalla struttura dove il soggetto è ricoverato.

Gli aspetti chiariti si legano alla fruizione della misura riconosciuta secondo legge (numero 18/1980) nei confronti dei soggetti impossibilitati a deambulare in assenza di aiuto permanente da parte di un accompagnatore, e di chi coloro che hanno bisogno di assistenza continua non potendo compiere le azioni giornaliere.

Come risaputo, viene subordinata dalla legge la concessione della prestazione alla circostanza che gli invalidi non siano ricoverati, gratis, in una struttura sanitaria.

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Con “ricovero gratuito” si fa riferimento a quello fatto all’interno di strutture con retta oppure mantenimento del tutto a carico dell’ente pubblico. Non è invece il caso, per esempio, allorquando i soggetti interessati versino la completa/parziale retta con l’altra parte versata dall’ente.

VI sarebbe la sospensione del pagamento dell’indennità d’accompagnamento, qualora la condizione si verificasse, per il lasso di tempo della medesima condizione di ricovero.

Ad ogni modo non si tratta di un divieto tassativo.

Indennità d’accompagnamento e ricovero gratuito: la nuova procedura

L’Inps ha chiarito in passato, che non si verifica la sospensione qualora si tratti di invalidi la cui incapacità nella gestione delle funzioni biologiche essenziali  richieda l’assistenza continua di un familiare oppure di un infermiere privato, così da assicurare un’assistenza totale, continuativa ed efficiente in relazione agli atti della vita quotidiana.

Ma anche nel caso in cui si renda necessaria la presenza del o dei genitori per tutta la giornata, in relazione al benessere fisico e relazionale del minore, utile a una miglior risposta al trattamento terapeutico.

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In tali scenari, dunque, non conta la gratuità del ricovero.

Al fine di una gestione omogenea e rapida di tali casi, l’Istituto si sofferma sul rilascio della nuova procedura telematizzata. Attraverso quest’ultima i soggetti possono comunicare all’Istituto i periodi di ricovero con le specifiche sopraindicate.

Nel dettaglio, occorre presentare la dichiarazione da chi è titolare dell’indennità d’accompagnamento, dall’amministratore di sostegno o dal rappresentante legale, alla fine del periodo del ricovero con durata maggiore di ventinove giorni, facendo l’accesso al portale INPS tramite l’identità digitale.

In aggiunta alle date di inizio e termine ricovero, occorre anche allegare alla dichiarazione online i documenti rilasciati dalla struttura sanitaria che attestino che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le modalità d’assistenza di cui il soggetto ha bisogno per la vita giornaliera.

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Non vanno allegati certificati sanitari, cartelle ed altri documenti legati alle patologie invalidanti. Questi alcuni dettagli ma è bene approfondire l’argomento consultando il messaggio INPS 3347/2023.

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