IRAP, saldo e acconto 2022 con nuove regole per il calcolo: proroga scadenza in arrivo?

IRAP, saldo e acconto 2022 con nuove regole per il calcolo: proroga scadenza in arrivo?

IRAP, scadenza di saldo e acconto 2022 con nuove regole per il calcolo, che rendono sempre più concreta l’ipotesi di una proroga dei versamenti. Dalle novità del DL Semplificazioni alle regole generali, una panoramica delle istruzioni da seguire.

IRAP, scadenza di saldo e acconto 2022 alla prova delle novità introdotte in extremis dal Decreto Semplificazioni.

Cambiano le regole per il calcolo IRAP, per effetto della ridefinizione delle deduzioni del costo del lavoro, e con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno relativa al pagamento di saldo 2021 e primo acconto 2022 delle imposte sui redditi la proroga si fa sempre più plausibile.

Il motivo è legato alle modifiche in materia di riduzione del cuneo fiscale previste dal Decreto Semplificazioni, approvato il 15 giugno 2022, che tra le novità consente la deduzione IRAP anche per i contratti a tempo determinato, con effetto retroattivo.

La nuova agevolazione, stando a quanto previsto dalla bozza del decreto legge, si applicherebbe dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore delle nuove regole, con un cambio in corsa delle regole per il calcolo dell’IRAP.

Dalle novità alle regole generali da conoscere, facciamo quindi il punto di come calcolare e versare saldo e acconto IRAP 2022, scadenze e regole per la rateizzazione.

IRAP, saldo e acconto 2022 in scadenza il 30 giugno

In via generale il versamento del saldo IRAP deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento da parte di persone fisiche, società o associazioni, o entro l’ultimo giorno del mese successivo al quello di chiusura del periodo d’imposta da parte dei soggetti diversi da quelli di cui sopra.

Il versamento dell’acconto IRAP si effettua in due quote: la prima entro la scadenza del 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre, così come previsto per la generalità delle imposte sui redditi.

Il versamento dell’acconto IRAP 2022 è obbligatorio nei seguenti casi:

  • importo del rigo IR21 superiore ad euro 51,65 per le persone fisiche;
  • importo del rigo IR21 superiore ad euro 20,66 per i soggetti IRES.

Il pagamento può essere differito ai 30 giorni successivi previa applicazione di una maggiorazione dell’importo dovuto pari allo 0,40 per cento, così come è possibile pagare le somme dovute a rate.

La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Scadenza IRAP 2022, le regole per il versamento di saldo e acconto

Le regole generali da seguire sono le stesse previste per IRPEF e IRES:

  • il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati, appunto, entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni (30 luglio 2021) pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Saldo e prima rata di acconto possono essere rateizzati, fino ad un massimo di sei rate;
  • la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L’acconto IRAP è dovuto dalle persone fisiche se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40 per cento (50 per cento per i soggetti ISA) entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60 per cento (50 per cento per i soggetti ISA) – entro il 30 novembre.
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Saldo e prima rata di acconto possono essere rateizzate, seguendo le scadenze riportate nel seguente calendario:

RATAVERSAMENTOINTERESSIVERSAMENTO (*)INTERESSI
30 giugno0,0022 agosto0,00
18 luglio0,1822 agosto0,18
22 agosto0,5116 settembre0,51
16 settembre0,8417 ottobre0,84
17 ottobre1,1716 novembre1,17
16 novembre1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Si versa invece in un’unica soluzione il secondo acconto dovuto entro il 30 novembre.

Scadenza acconto IRAP 2022 per i soggetti IRES

Per i soggetti IRES, invece, non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro. In caso di debito superiore a 20,66 euro l’acconto è dovuto.

Attenzione però, perché in caso di primo acconto inferiore a 103 euro, l’acconto totale potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Nel caso, invece, di primo acconto IRAP 2022 superiore o uguale ad euro 103 gli acconti dovranno essere versati in due rate:

  • primo acconto IRAP entro il 30 giugno;
  • secondo acconto IRAP entro il 30 novembre.

IRAP 2022, le novità sul calcolo nel DL Semplificazioni e l’ipotesi proroga della scadenza

Alle regole generali si affiancano le novità: il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene anche in materia di IRAP, modificando le regole per il calcolo.

In particolare, l’articolo 10 della bozza in circolazione modifica le regole per il calcolo della deduzione del costo del lavoro, con interventi a favore del contribuente e che si applicheranno in via retroattiva, “a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto”.

Tra le novità, intervenendo su quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997, viene estesa la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie anche in merito ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato, così come per gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione-lavoro e gli impiegati in progetti di ricerca e sviluppo.

Debutta inoltre la deduzione, fino al 70 per cento delle somme sostenute, per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Modifiche che quindi estendono la portata delle deduzioni IRAP, ma impongono di rimettere mano ai calcoli già effettuati in vista del versamento di saldo e primo acconto 2022.

Le novità, stando a quanto previsto dalla bozza del Decreto Semplificazioni, si applicheranno infatti retroattivamente, e diventa quindi sempre più evidente la necessità di una proroga della scadenza del 30 giugno 2022, considerando la necessità di rideterminare gli importi dovuti.

A richiederla il Presidenze del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che avanza la proposta di rinviare la scadenza di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP al 20 luglio.

IRAP 2022, codici tributo F24 versamento saldo e acconto

In attesa di sviluppi, facciamo di seguiti il punto delle regole per pagare saldo e primo acconto IRAP.

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Si riporta di seguito la tabella completa dei codici tributo IRAP da utilizzare per il versamento di saldo e acconto con modello F24:

Imposta regionale sulle attività produttive saldocodice tributo 3800
Interessi pagamento dilazionato tributi regionalicodice tributo 3805
IRAP acconto prima ratacodice tributo 3812
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzionecodice tributo 3813
IRAP – versamento mensile – art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 – ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008codice tributo 3858
IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190codice tributo 3883
IRAP – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010codice tributo 9934
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – interessicodice tributo 9935
Sanzioni relative all’IRAP – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010codice tributo 9971
Accertamento con adesione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art. 13 d.lgs 472/1997codice tributo 1987
Accertamento con adesione – Spese di notifica per atti impositivicodice tributo 9400
Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi accertamento con adesionecodice tributo 9415
Accertamento con adesione – Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesionecodice tributo 9416
Accertamento con adesione – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributariecodice tributo 9424
Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008codice tributo 9908
Accertamento con adesione – Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008codice tributo 9909
Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi – adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997codice tributo 9920
Accertamento con adesione – Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997codice tributo 9921
Accertamento con adesione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997codice tributo 9949
Conciliazione giudiziale – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 d.lgs. 472/1997codice tributo 1987
Conciliazione giudiziale – Spese di notifica per atti impositivicodice tributo 9400
Conciliazione giudiziale – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributariecodice tributo 9424
Conciliazione giudiziale – Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010codice tributo 9478
Conciliazione giudiziale – IRAP e relativi interessi conciliazione giudizialecodice tributo 9512
Conciliazione giudiziale – Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudizialecodice tributo 9513
Conciliazione giudiziale – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997codice tributo 9949
Definizione delle sole sanzioni – Spese di notifica per atti impositivicodice tributo 9400
Definizione delle sole sanzioni – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributariecodice tributo 9424
Definizione delle sole sanzioni – Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzionicodice tributo 9607
Definizione delle sole sanzioni – Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012codice tributo 9695
Omessa impugnazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 dls 472/1997codice tributo 1987
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – controllo sostanzialecodice tributo 7452
Omessa impugnazione IRAP – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – sanzione – controllo sostanzialecodice tributo 7453
Omessa impugnazione IRAP – spese di notifica per atti impositivicodice tributo 9400
Omessa impugnazione IRAP – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributariecodice tributo 9424
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazionecodice tributo 9466
Omessa impugnazione IRAP – sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazionecodice tributo 9467
Omessa impugnazione IRAP – sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010codice tributo 9478
Omessa impugnazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997codice tributo 9949
Reclamo e mediazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 dls 472/1997codice tributo 1987
Reclamo e mediazione – Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010codice tributo 9478
Reclamo e mediazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997codice tributo 9949
Reclamo e mediazione – IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992codice tributo 9955
Reclamo e mediazione – Sanzioni dovute relative all’IRAP – reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992codice tributo 9956
Ravvedimento operoso – Interessi sul ravvedimento IRAP – art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007codice tributo 1993
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – impostacodice tributo 8084
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – interessicodice tributo 8085
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – sanzionicodice tributo 8086
Ravvedimento operoso: – sanzione pecuniaria IRAPcodice tributo 8907
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