Naspi, quando spetta dopo le dimissioni: la guida completa

Naspi, quando spetta dopo le dimissioni: la guida completa

Requisito essenziale per avere diritto all’indennità di disoccupazione Naspi è la perdita involontaria del rapporto di lavoro. Ciò significa che generalmente la Naspi non spetta a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente, salvo alcune eccezioni.

L’intento del legislatore, d’altronde, è chiaro: evitare che una persona possa essere invogliata a lasciare il lavoro vista la prospettiva di percepire per diversi mesi un’indennità di disoccupazione d’importo non così lontano da quello dell’ultimo stipendio percepito.

Tuttavia, ci sono delle situazioni che consentono al dipendente di dimettersi mantenendo il diritto alla Naspi. Nel dettaglio, ciò è possibile quando è evidente che la ragione delle dimissioni non è da individuare nella possibilità di percepire la Naspi, in quanto ci sono altre motivazioni alla base della decisione del dipendente.

Ad esempio, è così quando sussiste la giusta causa delle dimissioni, ossia quando la decisione d’interrompere il rapporto di lavoro è sì del dipendente ma perché indotta dall’azienda.

Volendo riassumere, possiamo individuare quattro situazioni in cui la Naspi spetta anche a seguito di dimissioni, a patto ovviamente di soddisfare gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

Naspi e dimissioni per giusta causa

Oggi, a tutti gli effetti, le dimissioni presentate per giusta causa non fanno perdere il diritto alla Naspi. Eppure non è sempre stato così; per diverso tempo si è discusso riguardo alla volontarietà delle dimissioni per giusta causa.

È vero, infatti, che anche in questo caso è comunque il lavoratore dipendente a rassegnare le dimissioni, condizione che sembrerebbe escludere la possibilità del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, ma lo è altrettanto il fatto che senza il comportamento lesivo messo in atto dal datore di lavoro questo non avrebbe avuto alcun motivo per interrompere anticipatamente il rapporto lavorativo.

Leggi anche:  Da Milano a Palermo, nuove offerte di lavoro e assunzioni per un colosso GDO

Per questi, quindi, la Naspi rappresenta più una tutela che un “incentivo”.

Un principio che l’Inps ha messo nero su bianco con la circolare 163 pubblicata il 20 ottobre 2003, dove si legge che “qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione d’improseguibilità del rapporto di lavoro”, allora si ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione.

Ma attenzione, non basta che sussista la giusta causa per far sì che anche le dimissioni presentate siano riconosciute come tali. È richiesta, infatti, un’apposita procedura senza la quale non sarà comunque possibile richiedere l’indennità di disoccupazione.

Naspi e dimissioni volontarie per maternità

Sono a tutti gli effetti delle dimissioni volontarie, invece, quelle rassegnate durante il periodo di maternità. Come tale si intende quello che va dal 300° giorno precedente alla data presunta del parto al compimento del 1° anno di vita del bambino.

Pur essendo tali il legislatore ha comunque riconosciuto il diritto alla Naspi a queste lavoratrici. Una tutela per coloro che decidono di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del proprio figlio, riconoscendo comunque loro il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per i periodi lavorativi avuti negli ultimi quattro anni (purché non abbiano già dato luogo alla Naspi).

Anche in questo caso c’è una procedura particolare per presentare le dimissioni e non perdere il diritto alla disoccupazione. È necessario, infatti, presentare richiesta direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (senza utilizzare la procedura telematica per le dimissioni online).

Naspi e risoluzione consensuale

Spetta comunque l’indennità di disoccupazione quando c’è sia la volontà del dipendente a non continuare il rapporto di lavoro che quella del datore di lavoro.

Nel dettaglio, ci riferiamo a due situazioni che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:

Naspi: dimissioni volontarie e riassunzione

C’è una quarta situazione in cui spetta comunque la disoccupazione per i periodi lavorativi interrotti con le dimissioni.

Prendiamo come esempio un lavoratore che si dimette e non rientra nelle casistiche suddette. Questo non potrà richiedere la disoccupazione. Ma attenzione: non è detto che questi periodi vadano persi.

In caso di riassunzione e di successiva perdita involontaria del lavoro, infatti, si va comunque indietro di quattro anni. Qualora in questo periodo siano compresi i periodi lavorati precedentemente che non hanno dato luogo alla Naspi visto quanto detto sopra, questi verranno presi in considerazione sia ai fini della maturazione del diritto che per il calcolo dell’indennità stessa.

Ricordiamo, infatti, che la Naspi spetta quando:

Ebbene, per la maturazione di questi requisiti si tiene anche conto di eventuali periodi lavorativi cessati in seguito a dimissioni volontarie, ma solo nel caso in cui ci sia successivamente una riassunzione e una conseguente perdita del lavoro per non volontarietà del dipendente. Lo stesso vale per il calcolo del beneficio, per il quale si tiene conto di tutti i periodi lavorati negli ultimi 4 anni che non hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

Le dimissioni durante il periodo di prova danno diritto alla Naspi?

Caso particolare è rappresentato dalle dimissioni durante il periodo di prova. In tale periodo, infatti, il dipendente è legittimato a interrompere il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso. Inoltre, le dimissioni durante il periodo di prova non devono essere segnalate ai fini del reddito di cittadinanza.

Due tutele che potrebbero far pensare, vista la particolarità delle dimissioni durante il periodo di prova, che queste facciano mantenere anche il diritto alla Naspi. Ebbene, non è così: ai fini dell’indennità di disoccupazione, dunque, lasciare il lavoro nel periodo di prova viene considerato al pari di qualsiasi altra dimissione volontaria, e dunque non c’è possibilità di fare domanda di Naspi.

Fonte e diritti articolo

Per rimuovere questa notizia puoi contattarci sulla pagina Facebook GRAZIE!.

Notizie H24! Il portale gratuito di tutte le attuali notizie e curiosità in tempo reale. Nel sito puoi trovare le notizie verificate e aggiornate h24 provenienti da siti autorevoli.
Tramite un processo autonomo vengono pubblicati tutti gli articoli di oggi da fonti attendibili (Quindi non fake news) così da poter cercare in modo facile ogni notizia che più ti interessa.
Non ci assumiamo nessuna responsabilità sui diritti e dei contenuti pubblicati, il sito Notizie H24 è solo a scopo informativo. Seguire la fonte dell’articolo per avere maggiori informazioni sulla provenienza e per leggere il resto delle notizie.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie di oggi e domani che vengono pubblicate?
Seguici tramite i nostri Social Network:
Facebook