Pensione e diritto di opzione: chiarito un aspetto molto controverso

Pensione e diritto di opzione: chiarito un aspetto molto controverso

Cosa succede se il lavoratore esercita il diritto di opzione? Qual è la data di decorrenza della pensione? La risposta dei giudici.

Una delle questioni che suscita maggior dubbi è quella relativa alla corretta decorrenza della pensione nel caso di esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell’art.1, comma 12, della Legge n. 243/2004.

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I Giudici sono stati, più volte, chiamati a risolvere controversie relative a tale opzione e, di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che ha, finalmente, specificato come calcolare la decorrenza dell’assegno pensionistico.

Analizziamo, dunque, il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini.

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Computo della pensione e diritto di opzione: il caso

Un lavoratore decide di fruire della facoltà concessa dall’art. 1, comma 12, della Legge n. 243 del 23 agosto 2004, scegliendo di proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonostante l’intenzione del datore di lavoro recedere dal contratto anticipatamente. Presenta domanda di liquidazione della pensione, per la cui determinazione l’INPS esclude il periodo compreso tra gennaio e settembre 2007.

Contro tale conteggio, il lavoratore propone ricorso, che il giudice di primo grado rigetta, confermando la corretta esecuzione dell’operazione di computo dell’INPS. In tal caso, infatti, la pensione poteva essere pagata soltanto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

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Il giudice dell’Appello, tuttavia, accoglie il gravame proposto dal lavoratore e condanna l’Istituto di previdenza al pagamento dei ratei di pensione riguardanti il periodo da gennaio a settembre 2007, con gli interessi maturati in tale lasso di tempo.

Contro la sentenza d’appello, l’INPS decide di proporre ricorso per Cassazione.

Quando decorre la pensione? La decisione della Corte di Cassazione

Nello specifico, il lavoratore ha esercitato il diritto stabilito dalla Legge n. 243 del 2004, all’art. 1, comma 12, per il periodo 2004-2007. Esso è riservato ai “lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 7, per l’accesso al pensionamento di anzianità”. L’opzione, dunque, è subordinata al possesso dei presupposti previsti.

Nella vicenda in esame, il lavoratore ha scelto la soluzione dell’art. 1, comma 12, della L. n. 243 del 2004, perché non possedeva  i requisiti per la pensione di vecchiaia, tra l’altro, non compatibile con l’opzione.

La misura prevista dalla Legge n. 243 del 2004, poiché è diretta al posticipo della pensione, copre il lasso di tempo compreso tra il momento in cui il richiedente (che ha i requisiti per la pensione di anzianità) esercita l’opzione e quello in cui raggiunge i presupposti per la pensione di vecchiaia. In tal caso, sorge di nuovo l’obbligo, per il datore di lavoro, di corrispondere i contributi.

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Se il lavoratore continua la propria attività anche dopo il termine stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia, viene meno la natura dell’opzione della Legge 243 del 2004; essa, infatti, è diretta a scoraggiare l’uso delle pensioni di anzianità, per limitare la spesa pubblica.

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Conclusione

Per la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 155 del 1981, la pensione decorre “dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile; in alternativa, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.

Con l’ordinanza 15 febbraio 2023, n. 4688, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso dell’INPS, stabilendo l’esatta decorrenza della pensione, in caso di esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 243 del 23 agosto 2004. Nello specifico, la pensione di anzianità, a cui il lavoratore ha diritto nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data contenuta nell’opzione, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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