
In sede di conversione in legge del Decreto “Aiuti” non sono mancate le novità in materia di Reddito di Cittadinanza, nell’ottica di potenziare il meccanismo di inserimento – reinserimento lavorativo dei beneficiari.
Grazie all’aggiunta di un articolo ad hoc all’interno del D.L. che disciplina il sussidio (Decreto-legge numero 4/2019) è stato previsto che, accanto all’attività dei Centri per l’impiego, anche i datori di lavoro privati possano proporre ai beneficiari RdC delle offerte di lavoro congrue.
Se sulle modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione delle offerte si attende un apposito decreto ministeriale, la norma chiarisce già che il rifiuto di un’offerta, anche se proveniente da un datore di lavoro privato, avrà le stesse conseguenze di quelle dei Centri per l’impiego in termini di decadenza dal Reddito di Cittadinanza.
Prevista già in sede di approvazione del decreto-legge è invece la ri-contrattualizzazione dei navigator dalla società ANPAL Servizi Spa, per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Reddito di Cittadinanza: Patto per il lavoro e per l’inclusione sociale
Proponendosi come misura finalizzata a garantire non solo un sostegno economico ma un inserimento – reinserimento lavorativo, il RdC spetta a fronte della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (da parte dei componenti maggiorenni il nucleo familiare) oltre all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo (Patto per il lavoro) ed all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità (Patto per l’inclusione sociale).
L’articolo 4 comma 7 del Decreto-legge 4/2019 dispone che il Patto per il lavoro debba essere sottoscritto dai “beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter”. Ci riferiamo in particolare ai soggetti indicati nella seguente tabella.
Norma | Caratteristiche |
Articolo 4 comma 5 | Soggetti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta di RdC: – Assenza di occupazione da non più di due anni; – Beneficiario di NASpI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione volontaria ovvero averne terminato la fruizione da non più di un anno; – Aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i Centri per l’impiego; – Non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi della Legge numero 147/2017. |
Articolo 4 comma 5-bis | Beneficiari RdC maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni |
Articolo 4 comma 5-ter | Beneficiari RdC componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al precedente articolo 4 comma 5, i quali abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro |
Reddito di Cittadinanza: Stipula del Patto per il lavoro
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza sopra citati stipulano, presso i Centri per l’impiego o i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del Decreto – legislativo numero 150/2015, il Patto per il lavoro, impegnandosi a:
- Collaborare alla definizione del Patto stesso;
- Accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro ed in particolare:
- Registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1 e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
- Svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove opportunità;
- Accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
- Sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione mirate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti ed in attinenza alle competenze certificate;
- Accettare almeno una delle due offerte di lavoro congrue definite ai sensi dell’articolo 25 del Decreto – legislativo numero 150/2015 come integrato dal successivo articolo 4 comma 9 (in caso di rinnovo del RdC dev’essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua).
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Reddito di Cittadinanza: offerta di lavoro congrua
Con specifico riferimento al Reddito di Cittadinanza la congruità del lavoro è definita (oltre che in base ai requisiti di cui all’articolo 9 D.Lgs. numero 150/2015) con riguardo al numero di offerte rifiutate. In particolare.
Quale offerta? | Quando è congrua? |
Prima offerta (articolo 4 comma 9 lettera a) | Offerta situata entro 80 km dalla residenza del beneficiario o raggiungibile in massimo 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici |
Seconda offerta (articolo 4 comma 9 lettera a) | Offerta ovunque collocata sul territorio italiano |
Prima e seconda offerta con rapporto di lavoro a tempo determinato o part-time (articolo 4 comma 9 lettera b) | Luogo di lavoro non distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o raggiungibile nel limite massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici |
Rinnovo del RdC (articolo 4 comma 9 lettera c) | Offerta ovunque collocata nel territorio italiano |
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c).
Inoltre, in deroga alle disposizioni della lettera a) “relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario” (articolo 4 comma 9 lettera d).
Da ultimo, per i nuclei con figli minori, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle lettere a) e b) “con esclusivo riferimento alla terza offerta” la stessa è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni appena citate operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione di RdC, anche in caso di rinnovo.
Decadenza dal Reddito di Cittadinanza
I beneficiari RdC che:
- Non accettano almeno una delle due offerte di lavoro congrue;
- Non accettano la prima offerta congrua utile, in caso di rinnovo;
incorrono (articolo 7 comma 5) nella decadenza dal RdC.
Reddito di Cittadinanza: cosa cambia con il Dl “Aiuti”
Inserito in sede di conversione in Legge 15 luglio 2022 numero 91 del Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) l’articolo 34-bis interviene in tema di Reddito di Cittadinanza.
Grazie al nuovo articolo 9-ter del Decreto – legge 4/2019 si prevede che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari RdC “direttamente dai datori di lavoro privati”.
L’eventuale mancata accettazione dell’offerta è comunicata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente per territorio “anche ai fini della decadenza dal beneficio”.
Le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua saranno rese note con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Reddito di Cittadinanza: navigator
Confermata in sede di conversione in legge del Decreto “Aiuti”, la previsione contenuta all’articolo 34 relativa al ruolo dei navigator.
La norma prevede che nelle “more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego” il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 ed interrottosi alla stessa data, è “ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa”.
Le condizioni contrattuali sono le stesse degli incarichi terminati e si applicano per un periodo di due mesi dal 1° giugno 2022, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza ed al programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori).
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