Regime impatriati, scadenza rigida per il versamento utile alla proroga: no al ravvedimento operoso

Regime impatriati, scadenza rigida per il versamento utile alla proroga: no al ravvedimento operoso

Regime impatriati, la scadenza da rispettare per il versamento che determina la proroga dei benefici è rigida: chi non effettua il versamento entro i termini previsti non ha altre chance e non può avvalersi del ravvedimento operoso. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 371 del 12 luglio 2022.

Regime impatriati, chi non rispetta la scadenza per effettuare il versamento che determina la proroga delle agevolazioni è escluso dalla possibilità di estenderne il periodo di fruizione.

Non ci sono altre vie per continuare a beneficiare della riduzione dell’imponibile. E anche l’ipotesi di avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione è esclusa.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 371 del 12 luglio 2022.

Regime impatriati, scadenza rigida per il versamento utile ad accedere alla proroga

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che, dopo una esperienza lavorativa nel Regno Unito, si è trasferito in Italia beneficiando del regime impatriati fino al 2020 e usufruendo, quindi, della riduzione della base imponibile prima pari al 30 per cento e poi, con le novità del Decreto Crescita, pari al 50 per cento.

Tra le modifiche al sistema di agevolazioni, il DL n. 34/2019 ha previsto anche la possibilità, in presenza di specifiche condizioni, di accedere a una proroga dei benefici: negli ulteriori 5 periodi di imposta si applica la tassazione al 50 per cento del reddito imponibile, con l’ulteriore riduzione al 10 per cento della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

La Legge di Bilancio 2021 ha poi esteso la stessa possibilità agli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea con trasferimento della residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime subordinandola, però, al pagamento di un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il contribuente ha tutte le carte in regola per usufruirne ma non ha effettuato il versamento necessario per estendere il periodo di riduzione della base imponibile entro il termine ultimo del 30 agosto 2021, stabilito con il provvedimento del 3 marzo 2021 che ha fornito tutte le istruzioni relative alle novità della Legge di Bilancio 2021.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di procedere in ritardo con il pagamento avvalendosi del ravvedimento operoso.

Con la risposta all’interpello numero 371 del 12 luglio 2022, l’Amministrazione finanziaria pone il suo veto:

“L’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, si ritiene che il mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso”.

Regime impatriati, chi non rispetta la scadenza per il versamento è escluso dalla proroga

Tutti i dettagli per effettuare il versamento che sblocca la proroga del regime impatriati sono stati messi nero su bianco nel provvedimento del 3 marzo 2021.

Gli importi da versare cambiano in base alle condizioni che danno diritto alla estensione.

Importo Tipologia di lavoratori impatriati
10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido

preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo

residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma.

Considerando i valori descritti in tabella, i contribuenti che hanno i requisiti per allungare i benefici del regime impatriati devono effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. E inoltre devono procedere con un’apposita comunicazione al datore di lavoro o, se autonomi, indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

Per il primo anno di operatività, però, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la scadenza più ampia del 30 agosto 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Il contribuente, protagonista del caso analizzato, non avendo rispettato il termine previsto non ha più possibilità di estendere il periodo di fruizione dei benefici. Sul punto, con la risposta all’interpello numero 371 del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate non lascia spazio a dubbi:

“Considerato che nel caso di specie l’istante – che ha già usufruito del regime speciale di cui al citato articolo 16 del decreto “Internazionalizzazione”, dal 2016 al 2020 – non ha effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 agosto 2021, lo stesso non può beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio”.

Lo stesso discorso vale, quindi, per tutti coloro che avrebbero dovuto versare le somme dovute entro la scadenza del 30 giugno 2022 in caso di conclusione nel 2021 del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Tutti i dettagli nel testo integrale del documento.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 371 del 12 luglio 2022
Regime lavoratori “impatriati” – opzione per la proroga – articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

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