Rottamazione 2023 e annullamento cartelle, si accedere più di una volta: è sbalorditivo ma bisogna rispettare alcune regole

Rottamazione 2023 e annullamento cartelle, si accedere più di una volta: è sbalorditivo ma bisogna rispettare alcune regole

Con la nuova Rottamazione delle cartelle esattoriali, i contribuenti possono ottenere enormi sconti per i debiti contratti con il Fisco.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto delle novità molto importanti anche per quanto riguarda la riscossione dei debiti.

ROTTAMAZIONE
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La normativa stabilisce la possibilità di fruire della cd. definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo stralcio dei debiti di importo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Ma cosa succede ai contribuenti che hanno già aderito alla scorsa edizione della Rottamazione? Vediamo cosa stabilisce la disciplina normativa in materia, partendo dall’analisi del quesito inviato da un nostro Lettore.

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Rottamazione: è consentita per debiti già oggetto di pace fiscale?

Un nostro gentile Lettore ha chiesto chiarimenti alla Redazione, in merito al seguente dubbio:

Ho aderito alla scorsa Rottamazione e devo ancora pagare alcune rate. Cosa accade, ora, con la nuova Rottamazione? Devo presentare una nuova domanda, inserendo le rate non pagate? La cancellazione delle cartelle esattoriali vale anche per chi aveva partecipato alla precedente manovra? Grazie mille.”

Chi ha debiti pregressi con il fisco può usufruire anche della nuova Manovra finanziaria. Possono, infatti, accedere allo stralcio delle cartelle esattoriali. È necessario, tuttavia, che le cartelle rottamate abbiano un importo non superiore a 1.000 euro e siano state affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

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Se, invece, il debitore ha già beneficiato della vecchia Rottamazione, dovrà, comunque, versare le rate rimanenti del debito originario. In tal senso, dunque, l’unica vera utilità potrebbe essere avere più tempo a disposizione per pagare.

Se, inoltre, non si pagano delle rate, si decade dalla vecchia Rottamazione e, dunque, si dovrà versare l’ammontare residuo in un’unica soluzione.

Rottamazione: in cosa consiste la definizione agevolata?

L’art. 1, commi 231-252, della nuova Legge di Bilancio stabilisce la definizione agevolata per i debiti affidati all’Agente di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il debitore ha la possibilità di saldare l’importo spettante senza pagare interessi e sanzioni, interessi mora o aggio.

Chi è intenzionato ad usufruire dell’agevolazione, deve presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione di adesione in via telematica. La cifra da pagare può essere corrisposta:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • in un massimo di 18 rate (per 5 anni), di cui, le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023. Le altre 16 rate, invece, vanno suddivise nei 4 anni seguenti e dovranno essere versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2024. La prima e la seconda rata, inoltre, saranno uguali al 10% delle cifre complessivamente dovute. Le rate rimanenti, invece, saranno di pari importo. Nel caso di saldo rateizzato, si applicheranno gli interessi del 2% all’anno, a partire dal 1° agosto 2023.

Nelle ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata diventa inefficace e, di conseguenza, i soldi già versati vengono considerati come acconto sulle somme dovute.

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Non tutti i debiti, tuttavia, possono rientrare nella definizione agevolata. Nello specifico, sono esclusi:

  • il recupero degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi dall’Unione Europea;
  • i crediti scaturenti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

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Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro: i requisiti

L’art. 1, commi 222-230, della Legge di Bilancio 2023 stabilisce l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti affidati all’Agente di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo non maggiore a 1.000 euro. Il contribuente, dunque, non è obbligato a presentare alcuna richiesta.

La normativa, tuttavia, contempla alcune ipotesi particolari. Nello specifico, per gli Enti creditori diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali:

  • lo stralcio ha per oggetto solo le sanzioni e gli interessi (inclusi quelli di mora). Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e i costi di notifica delle cartelle, dunque, devono essere pagati;
  • per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio riguarda solo gli interessi. Non comporta, dunque, l’annullamento delle sanzioni e delle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle esattoriali.
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Bisogna, infine, precisare che ci sono delle ipotesi in cui l’annullamento delle cartelle fino a 1.000 euro non può essere applicato. In particolare, per:

  • il recupero degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi dall’Unione Europea;
  • i crediti causati da condanne irrogate dalla Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e da sentenze penali di condanna;
  • i debiti riguardanti le “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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