Strutture turistiche. Scade il bando per i lavori di ristrutturazione e credito d’imposta. Fondo da 380 milioni per i danni da Covid

Strutture turistiche. Scade il bando per i lavori di ristrutturazione e credito d’imposta. Fondo da 380 milioni per i danni da Covid

Credito d’imposta e riqualificazione per le imprese turistiche. In totale i fondi sono 380 milioni. Le domande in scadenza oggi sono da presentare sul sito del Ministero del Turismo per ottenere il “credito d’imposta riqualificazioni”.

L’agevolazione copre il 65% delle spese sostenute dal primo gennaio 2020 al 6 novembre 2021, entro un massimo di 200 mila euro. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico e poi valutate dal Ministero a seconda dell’ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro (180 milioni per il 2020 e 200 milioni per il 2021).

Fondi per le strutture

L’agevolazione è riservata alle strutture ricettive esistenti alla data del primo gennaio 2012. Nello specifico è rivolta a: strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi); strutture che svolgono attività agrituristica; stabilimenti termali; strutture ricettive all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza, marina resort).

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I lavori possibili

Il credito d’imposta è riconosciuto per realizzare i seguenti interventi: manutenzione straordinaria;
restauro e di risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto di mobili e componenti d’arredo; realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali; acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

L’Ok dell’Europa

La Commissione Ue ha dato il via libera a uno schema italiano di aiuti per 60 milioni di euro a sostegno delle imprese del turismo e delle terme colpite dal Covid. Il beneficio, che non potrà superare i 2,3 milioni per datore di lavoro, sarà concesso entro il 30 giugno sotto forma di esenzione dai contributi previdenziali obbligatori (tranne quelli riferiti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i neoassunti assunti a tempo determinato o stagionale, per un massimo di 3 mesi, con possibilità di proroga fino a 6 mesi a determinate condizioni.

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