Superbonus: è assurdo quello che succede se la ditta non inizia i lavori

Superbonus: è assurdo quello che succede se la ditta non inizia i lavori

Cosa succede se la ditta non inizia o non termina i lavori di Superbonus, oppure non rispetta le condizioni del contratto? Scopriamolo.

Il Superbonus è stato utilizzato da tantissimi contribuenti, che hanno approfittato dell’agevolazione economica per ristrutturare e riqualificare la propria abitazione.

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Al contempo, però, sono numerose le segnalazioni di truffe e di cattiva gestione dei cantieri. Ritardi nel lavori, interventi non compiuti e ditte fallite, sono solo alcune ipotesi. Vediamo, dunque, come ci si può difendere nel caso in cui l’impresa edile si rifiuta di iniziare o di terminare i lavori.

Non perdere il seguente approfondimento: “Insidie del Superbonus, rilevate almeno 80 criticità tra cui l’ipoteca: inimmaginabile!“.

Superbonus: le insidie più comuni

Un nostro gentile Lettore ha inviato in Redazione il seguente quesito:

Buongiorno, a maggio 2021 io, mia sorella e mio padre abbiamo stipulato dei contratti per ottenere per ciascuna abitazione il Superbonus 110%. Ad aprile 2022, il capo commessa ci ha inviato un’ email, per avvertirci che il cappotto non sarebbe stato effettuato con nanotecnologia (come previsto nelle pratiche), a causa di difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali. Sarebbe stato, invece, costruito con un materiale tradizionale. Ha, inoltre, specificato che che i lavori sarebbero iniziati a maggio 2022.

Ad oggi, però, non sono ancora cominciati e la ditta è sparita. Come posso fare per rescindere il contratto e rinunciare al Superbonus, senza incorrere in penali? Vi ringrazio in anticipo.”

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L’aumento dei prezzi delle materie prima (come l’acciaio) e dei costi della manodopera ha messo in crisi anche il settore del Superbonus, poiché, molte volte si rischia l’erroneo o il mancato svolgimento dei lavori.

Informiamo il nostro gentile Lettore, però, che è l’impresa appaltatrice che può recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile.

Differente è, invece, il caso in cui la banca dichiara che ci sono dei problemi relativi alla concessione dello sconto in fattura. Ciò, infatti, comporta l’invalidità del contratto e, dunque, la sua risoluzione (che è differente dal recesso unilaterale).

Cosa si può fare se la ditta non compie i lavori?

Come già anticipato, molte ditte edili non riescono ad eseguire gli interventi nelle scadenze previste dal contratto con il committente. Si tratta, purtroppo, di un problema che affligge molti cittadini intenzionati a fruire dei vantaggi del Superbonus. Cosa succede se gli impegni non vengono rispettati?

La prima cosa da fare è provvedere alla variazione della CILAS (la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus). In tale certificazione va indicata la nuova impresa affidataria, nel caso in cui si decida di continuare con i lavori. Se, invece, non si ha più intenzione di iniziare, basta far scadere i termini stabiliti dalla legge, per perdere il diritto al Superbonus.

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Qualora la ditta non termini i lavori in tempo, il committente potrebbe ricorrere alle penali, incluse nel contratto di affidamento dei lavori.

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Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sul corretto svolgimento del Superbonus

L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sia nei confronti di chi usufruisce dell’agevolazione economica, sia nei confronti dei general contractor, in relazione alle imprese subappaltanti.

Se l’Ente riscontra delle irregolarità, le conseguenze incombono in solido sui titolari delle detrazioni fiscali e sui fornitori, se, ovviamente, si accerta il concorso nella violazione.

Con la Circolare n. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il fornitore che, in buona fede, si appropria di un credito non dovuto, non perde il diritto a beneficiarne, perché il credito sarà oggetto di recupero nei confronti del beneficiario.

Al di là della perdita della detrazione del Superbonus, in caso di false o mendaci asseverazioni, i danneggiati hanno sempre la facoltà di adire il giudice civile, per ottenere il risarcimento di danni subiti. In tal caso, sono assistiti dalla garanzia della polizza di assicurazione, sottoscritta necessariamente dai soggetti che rilasciano le asseverazioni.

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Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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