Superbonus: esiste un vantaggioso metodo per continuare a beneficiare della cessione e dello sconto in fattura

Superbonus: esiste un vantaggioso metodo per continuare a beneficiare della cessione e dello sconto in fattura

Nonostante l’abolizione della cessione del credito e dello sconto in fattura, esiste un modo per continuare a fruire dei vantaggi del Superbonus.

Il Governo ha abolito la possibilità di ricorrere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per ottenere le agevolazioni economiche legate al Superbonus e agli altri Bonus edilizi.

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L’unica modalità, dunque, rimane quella di pagare tutte le spese per i lavori compiuti e, poi, richiedere la detrazione diretta nella Dichiarazione dei Redditi.

Per alcuni lavori, come l’installazione di infissi, caldaie, tende da sole e pompe di calore, si potrà continuare ad usufruire delle vecchie agevolazioni del Superbonus. Lo stesso vale per gli interventi già compiuti oppure per quelli per i quali è stata presentata la CILA, la Comunicazione di Inizio Lavori.

Dallo scorso 17 febbraio, neanche alcune operazioni fondamentali, quali preventivi, firme sui contratti e i bonifici e ordini, permettono di mantenere il vecchio regime.

L’unica possibilità è l’inizio dei lavori. Tale aspetto è stato chiarito in occasione delle audizioni sulla Legge di conversione del Decreto Blocca Crediti (D.L. n. 11/2023), alla Camera. Analizziamo, nel dettaglio, la vicenda.

Superbonus: cosa si intende per “avvio dei lavori”?

Il problema relativo alla possibilità di poter continuare ad utilizzare i vecchi benefici del Superbonus oppure no sorge dalla circostanza che il Decreto in esame stabilisce lo stop assoluto alla cessione del credito e allo sconto in fattura, a partire dal 17 febbraio.

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Allo stesso tempo, tuttavia, dispone la facoltà, per i contribuenti coinvolti, di continuare a beneficiare delle vecchie regole, in determinate ipotesi. In particolare, per gli interventi di edilizia libera (ad esempio, l’installazione di infissi e caldaie oppure di tende da sole e pompe di calore) quello che viene in rilievo è esclusivamente la data di avvio dei lavori. Quest’ultima non dovrà successiva al 16 febbraio 2023.

Ma cosa significa “avvio dei lavori”? In realtà, si tratta di una fase di un procedimento che si compone di vari passaggi, fino all’installazione dei prodotti.

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I vari passaggi

Il primo step è quello della firma del contratto, dell’ordine o del preventivo, con il quale si specifica il tipo di intervento da compiere.

C’è, poi, la fase della raccolta della certificazione del contribuente, necessaria per controllare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio economico (per esempio, la visura catastale dell’immobile oggetto di riqualificazione edilizia).

Il terzo passaggio è quello del pagamento. Il cliente procede col bonifico “parlante” del 50% della somma pattuita. Il dettagliante, così, ordina il prodotto finito al produttore. Sono necessari circa 60- 90 giorni affinché i prodotti ordinati giungano al dettagliante.

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A questo punto, il fornitore stabilisce la data per l’installazione ed, infine, cominciano i lavori. Solo grazie a quest’ultima fase si può, al momento, continuare ad usufruire della cessione del credito. Prima di tale passaggio, infatti, si rischia di dover sottostare alle nuove regole.

La proposta della Dichiarazione sostitutiva

Tra le varie ipotesi avanzate dalle associazioni di categoria al Governo, per sbloccare la questione relativa alla cessione dei crediti, c’è la proposta di dimostrare che i lavori in edilizia libera sono cominciati entro il 16 febbraio. In che modo? Presentando una Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la realizzazione delle opere.

Attualmente, tale autodichiarazione è già in uso per i Bonus sui lavori in edilizia libera. Attenzione, però, perché, in caso di dichiarazioni false, si rischia di incorrere in sanzioni penali.

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Le novità relative al Superbonus

Il Decreto Aiuti-quater ha stabilito che il Superbonus scenderà dal 110% al 90%.

In particolare, per gli interventi compiuti sugli edifici unifamiliari, l’agevolazione sarà del 90%, per i costi sostenuti nel 2023.

Si potrà, tuttavia, beneficiare dell’aliquota al 110% esclusivamente:

  • per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023;
  • se, entro il 30 settembre 2022, è stato compiuto almeno il 30% degli lavori complessivi.
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Per i condomini, invece, la detrazione spetta, per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2025, in base all’aliquota del:

  • 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • 90%, per quelle affrontate nel 2023;
  • 70%, per le spese sostenute nel 2024;
  • 65%, per quelle affrontate nel 2025.

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